Art. 36-bis. Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa (( 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento». 2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo» )).