Art. 36-bis.
Proroga  di  termini  per  la definizione di somme dovute da soggetti
       residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa
  (( 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007,  n.  17,  le  parole:  «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento».
  2.  Al  comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I contribuenti
hanno  la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo
precedente  attraverso  un  unico  versamento attualizzando il debito
alla data del versamento medesimo» )).