Art. 38.
   Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si
applicano  le  disposizioni  in materia di aliquota di accisa sul gas
naturale  per  combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4
del   decreto-legge   1° ottobre   2001,   n.  356,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
  ((   1-bis.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1,  pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede:
    a)  per  l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori
entrate  derivanti  dall'articolo 36,  comma 2-bis,  e,  quanto  a 40
milioni     di    euro,    mediante    utilizzo    della    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa relativa al fondo per la competitivita'
e   lo   sviluppo  di  cui  all'articolo 1,  comma 841,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del
presente decreto;
    b)  per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori
entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
  1-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008,
si  applicano  le  disposizioni  in  materia di accisa concernenti le
agevolazioni  sul  gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
nelle  frazioni  parzialmente  non  metanizzate  dei comuni ricadenti
nella  zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
  1-quater.   Alla  copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1-ter  si  provvede  a  valere sulle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 38-bis. ))