Art. 39.
                 Proroghe in materia radiotelevisiva
  1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana
e  la  Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo
radiotelevisivo  e,  comunque,  non  oltre  il  31 dicembre  2008, il
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  ad assicurare, nell'ambito
delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  la  prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla  apposita  convenzione  con  la RAI - Radiotelevisione Italiana
S.p.A.
  2.   Il   diritto   dei   canali   tematici   satellitari   di  cui
all'articolo 1,  comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  a  percepire  i  contributi spettanti ai sensi della
normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.
  ((  2-bis.  Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del
testo  unico  della  radiotelevisione  di  cui al decreto legislativo
31 luglio  2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi
introdotti  dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'anno 2008 e' prorogato di sei mesi.
  2-ter.  All'articolo 6,  comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo  31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo e' sostituito
dal  seguente:  «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle
disposizioni   di   cui   all'articolo 44  svolta  sulla  base  delle
comunicazioni  inviate  da  parte dei soggetti obbligati, l'Autorita'
stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle
richieste  di  concessione  di deroghe per singoli canali o programmi
riconducibili    alla   responsabilita'   editoriale   di   emittenti
televisive,   fornitori   di  contenuti  televisivi  e  fornitori  di
programmi  in  pay-per-view,  indipendentemente  dalla codifica delle
trasmissioni,  che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non
abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita
ai  ricavi  da  pubblicita',  da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti   e   convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  da
provvidenze  pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore
all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo
conto  dell'effettiva  disponibilita'  delle  opere  in questione sul
mercato».
  2-quater.  Il  regolamento  di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
periodo,  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 31 luglio
2005,  n.  177,  introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, e'
adottato  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
  2-quinquies.  All'articolo 44,  comma 3, terzo e sesto periodo, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive  modificazioni, le parole: «negli ultimi cinque anni» sono
soppresse. ))