Art. 40.
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
                               locali
  1.   Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  l'effettuazione  dei
pagamenti   di   cui   all'articolo 24,  comma 1,  del  decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
  2.  Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  la liquidazione delle
transazioni   di  cui  all'articolo 24,  comma 3,  del  decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
  3.   Resta   fermo   il  termine  del  31 dicembre  2007  stabilito
dall'articolo 24   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il
31 dicembre  2007  a  valere sul contributo statale di 150 milioni di
euro.
  ((  3-bis.  All'articolo 24  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito il seguente: «Per le
medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti che
abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre
2002,  e'  trasferita  una  somma  pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
      2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sara' ripartita»
sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
    b) al  comma 2,  dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite
le   seguenti:   «dagli  enti  che  abbiano  deliberato  il  dissesto
successivamente   al  31 dicembre  2002,  ed  entro  il  termine  del
31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il
30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»;
    c) al  comma 3,  le  parole: «la somma di cui al comma 1 rientra»
sono   sostituite  dalle  seguenti:  «le  somme  di  cui  al  comma 1
rientrano».
  3-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a
5   milioni   di   euro   per   l'anno  2008,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. ))
  4.  Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono
avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione
di  10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24,
comma 1,  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono
assegnate  all'organo  straordinario di liquidazione dell'ente e sono
ripartite  proporzionalmente  alla  differenza fra la massa passiva e
fra   la   massa   attiva   risultante   da  apposita  certificazione
sottoscritta  dall'OSL,  dal  sindaco  e dal responsabile finanziario
dell'ente,  da  inoltrare  al Ministero dell'economia e delle finanze
entro  10  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  (( 4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo
il comma 32 e' inserito il seguente:
  «32-bis.  Le  regioni  a statuto speciale provvedono ad adottare le
disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a
29.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo
periodo  del  presente  comma entro  la  data  del 30 giugno 2008, la
riduzione  del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche
agli enti locali delle regioni a statuto speciale». ))