Art. 42.
Modalita'    di    applicazione    dell'articolo 2,    comma 39,    e
   dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
  ((  1.  Dopo  il  comma 39  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' inserito il seguente:
  «39-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 39  si  applicano  a
decorrere dal parere della Banca centrale europea».
  2.  All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo  le  parole:  «sulla  spesa,»  sono  inserite le seguenti: « nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».
  2-bis.  Al  comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «Nel  limite  massimo di 500.000 euro annui» sono
soppresse;
    b) l'ultimo periodo e' soppresso.
  2-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a
26  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))