Art. 42. Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (( 1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' inserito il seguente: «39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea». 2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,». 2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse; b) l'ultimo periodo e' soppresso. 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))