Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni
concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato
  1.  Fino  al  31 dicembre  2008,  ai  fini  dell'applicazione delle
sanzioni   amministrative   previste   dall'articolo 11  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni
svolte  anche  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta,
di  cui  all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
322  del  1989,  esclusivamente  il formale rifiuto di fornire i dati
richiesti.
  ((   1-bis.   Al   fine   di   consentire   la  stima  dell'impatto
sull'indebitamento  netto  e  sul debito pubblico delle operazioni di
partenariato  pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e
ricadenti   nelle   tipologie   indicate   dalla  decisione  Eurostat
dell'11 febbraio   2004,   le   stazioni  appaltanti  sono  tenute  a
comunicare  all'Unita'  tecnica  finanza di progetto della Presidenza
del   Consiglio   dei   ministri  le  informazioni  relative  a  tali
operazioni,  secondo  modalita'  e  termini  indicati  in un'apposita
circolare   da   emanarsi   d'intesa   con  l'Istituto  nazionale  di
statistica.  Dall'attuazione  del  presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))