Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale (( 1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale»; (( b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge». 1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale». 1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalita' di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))