Art. 45.
Cinque  per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
       nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale
  ((  1.  Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;
    (( b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-bis)   sostegno   alle  associazioni  sportive  dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».
  1-bis.  Alla  lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale».
  1-ter.  Le  autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8,
della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  e  di cui all'articolo 1,
comma 1237,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive
modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente
per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo
onere,  pari  a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla
finalita'  di  cui  al  comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno
2009,  relativamente  alla  finalita'  di cui al comma 1, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale
di   parte   corrente   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero,  e,  quanto  a 5
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale. ))