Art. 46.
Disposizioni  in  favore  di inabili e proroga di termini per tariffe
                               sociali
  1.  All'articolo 8  della  legge  12 giugno  1984,  n. 222, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.  L'attivita'  svolta  con  finalita'  terapeutica dai figli
riconosciuti  inabili,  secondo  la definizione di cui al comma 1 con
orario  non  superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di
lavoro   che   assumono   i  predetti  soggetti  con  convenzioni  di
integrazione  lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo
1999,  n.  68, (( con contratti di formazione e lavoro, con contratti
di  apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di
disoccupati  di  lunga  durata )) non preclude il conseguimento delle
prestazioni  di  cui  al  citato  articolo 22,  comma 1,  della legge
21 luglio 1965, n. 903.
  1-ter.  L'importo  del trattamento economico corrisposto dai datori
di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore
al  trattamento  minimo  delle  pensioni  a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
incrementato del 30 per cento.
  1-quater.  La  finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi
del  comma 1-bis  e'  accertata dall'ente erogatore della pensione ai
superstiti.
  ((  1-quinquies.  All'onere  derivante dall'attuazione del presente
articolo,  valutato  in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa   di   cui   al   comma 5  dell'articolo 10  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre  2004,  n.  307,  e,  quanto  a  3,8  milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2008  e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  solidarieta'
sociale  e,  quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  1-sexies.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
provvede  al  monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo,
anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978,  prima  dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative».
  1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di
cui  all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e'  differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della solidarieta' sociale e delle
politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375
dell'articolo 1  della  legge  n.  266 del 2005 si applicano anche al
settore del gas naturale. ))