Art. 47.
Modifiche  all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
                                 244
  1.  Al  comma 24  dell'articolo 3  della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:
((  «a  decorrere  dal  1° agosto  2008  )) e, conseguentemente, sono
corrisposti  i  soli  contributi  per  i quali, (( entro il 31 luglio
2008, )) siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei
soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni
di  assunzione  di responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1
della   legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  da  parte  dei  soggetti
beneficiari non di diritto pubblico».
  2.  Il  secondo  periodo  del  comma 24 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
  3.  All'onere  recato  dal  presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
quanto  a  5  milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per
l'anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione della dotazione del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e  quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per
l'anno  2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  2008-2010,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e
speciali»   della  missione  «Fondi  da  ripartire»  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.