Art. 47-bis.
Sospensione  di  termini per l'adempimento di obblighi contributivi e
              fiscali da parte di enti non commerciali
  ((  1.  E'  ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 2009 il termine
gia'   prorogato   al   31 dicembre   2008   dal  primo  periodo  del
comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n.   17.   A  tal  fine  il  limite  di  spesa  di  cui  al  medesimo
comma 8-quinquies  e' incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed
e'  autorizzata  la  spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al
relativo  onere,  pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni
di   euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))