Art. 47-quater.
      Durata in carica dei membri delle autorita' indipendenti
  ((  1.  Nelle  more dell'approvazione della legge di riordino delle
autorita'  indipendenti,  la  durata  in  carica del presidente e dei
membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, di cui
all'articolo 1,  terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive  modificazioni,  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali  di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  e  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
pubblici  di  lavori,  servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni,  e'  equiparata  a  quella del presidente e dei membri
delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con
la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  con  decorrenza dalla data del
decreto  di  nomina.  Gli  incarichi di cui al precedente periodo non
sono rinnovabili. ))