Art. 48.
                      Riassegnazione di risorse
  1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le   parole:  «sono  riassegnate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».
  ((   1-bis.   Le   entrate  di  cui  all'articolo 148  della  legge
23 dicembre  2000,  n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e
non  impegnate  nel  corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008
nelle   disponibilita'  del  fondo  di  cui  al  comma 2  del  citato
articolo 148  sul  capitolo  di  bilancio  numero 1650 dello stato di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme
da   rendere   indisponibili   sulle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 5-ter   del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
ai  fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa
confluite,   ai   sensi   dell'articolo 1,   comma 601,  della  legge
27 dicembre  2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo
per  il  funzionamento  delle istituzioni scolastiche» iscritti nello
stato  di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far
fronte  alle  esigenze  delle istituzioni scolastiche sono consentite
anche  la  riallocazione,  tramite  giro  fondi,  tra le contabilita'
speciali    intestate    agli   uffici   scolastici   provinciali   e
l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
  1-quater.  All'articolo 2,  comma 554,  lettera d),  primo periodo,
della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: «, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti
alle medesime regioni». ))