Art. 5. Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore 1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. (( 1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuita'. 2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008». 2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008. 2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso». 2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «e' determinato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e dopo le parole: «e le attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008». ))