Art. 50.
      Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007»  sono
sostituite  dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008
e 2009»;
    b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di
cui  al  presente  comma possono  essere rifinanziati, per uno o piu'
degli   anni   considerati   dal   bilancio   pluriennale,  ai  sensi
dell'articolo 11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni».
  2.  All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e  2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  Fondo  per  interventi  strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3.  Per  la  determinazione  dei  limiti di reddito previsti per il
riconoscimento  dell'assegno  sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di
cui  all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano
gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
  4.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
15 settembre 2007.
  5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati
in  1.750.000  euro  per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno
2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
    a) per   l'anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
    b) per   l'anno  2008  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di
euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando,
per  l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli
accantonamenti  relativi al Ministero della solidarieta' sociale e al
Ministero   della  salute  e,  per  l'importo  di  euro  866.000,  la
proiezione   di   parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca;
    c) per   l'anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2007, utilizzando, per l'importo di euro
903.000   e   di   euro  1.215.000,  la  proiezione  di  parte  degli
accantonamenti  relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  e al Ministero dell'universita' e della ricerca
e,  per  l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte
degli  accantonamenti  relativi al Ministero degli affari esteri e al
Ministero della solidarieta' sociale.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  prima  della  data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle  misure  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
  ((  7-bis.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri procede alle
operazioni  necessarie  per il restauro del blocco n. 21 del campo di
prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di 900.000
euro  per  l'anno  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del Fondo per interventi
strutturali  di  politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004,  n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))