Art. 51.
                    Trattamento di fine rapporto
  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 1,  comma 758,  della  legge
27 dicembre  2006,  n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine
rapporto  di  cui  all'articolo 2120 del codice civile», destinate al
finanziamento  degli  interventi  di  cui all'elenco 1 della medesima
legge,  sono  versate  dall'I.N.P.S.  all'apposito  capitolo  n. 3331
dell'entrata del bilancio dello Stato.