Art. 51-bis.
                    Rimborsi di spese elettorali
  ((  1.  Il  termine  di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,
della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  per  la  presentazione della
richiesta  dei  rimborsi  delle spese per le consultazioni elettorali
svoltesi  il  9  e  il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della Repubblica e' differito al trentesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  2.  Le  quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a
seguito  della  richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono
corrisposte  in  un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla
data  di  scadenza  del termine differito di cui al medesimo comma 1.
L'erogazione  delle  successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1,  comma 6,  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157, e
successive modificazioni.
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  gia'  previste  a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))