Art. 7-bis.
Reversibilita'  degli  assegni vitalizi in favore dei familiari degli
                            ex deportati
  ((  1.  L'articolo  1  della  legge  29 gennaio  1994,  n.  94,  e'
sostituito dal seguente:
  «articolo  1.  1.  L'assegno  vitalizio di cui all'articolo 1 della
legge   18 novembre   1980,  n.  791,  e'  reversibile  ai  familiari
superstiti,  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso
in  cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati
riconosciuti  invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita'
compete  anche  ai  familiari  di  quanti  sono stati deportati nelle
circostanze  di  cui  all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791,  e  non  fruivano  del  beneficio in quanto non avevano prodotto
domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2008,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978,  prima  dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
primo  periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
di apposite relazioni illustrative. ))