Art. 8.
Piani  di  rientro,  tariffe  di  prestazioni  sanitarie  e  percorsi
                       diagnostico-terapeutici
  (( 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione  sanitaria  connessi anche all'attuazione dei piani di
rientro  dei  disavanzi  sanitari e alla stipula degli accordi con le
strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
    a) con  riferimento  all'anno 2007, nelle regioni per le quali si
e'  verificato  il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati
di  risanamento  e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello
specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto,   ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 180,  della  legge
30 dicembre   2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  non  si
applicano    gli   effetti   previsti   dall'articolo 1,   comma 796,
lettera b),  sesto  periodo,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,
limitatamente  all'importo  corrispondente  a  quello per il quale la
regione  ha  adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura
idonee  e  congrue  a  conseguire  l'equilibrio economico nel settore
sanitario  per  il  medesimo  anno,  fermo  restando  quanto previsto
dall'articolo 4   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,   n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
    b) all'articolo 8-quinquies,  comma 2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
      «e-bis)  la  modalita'  con  cui  viene  comunque  garantito il
rispetto  del  limite  di  remunerazione delle strutture correlato ai
volumi   di   prestazioni,  concordato  ai  sensi  della  lettera d),
prevedendo  che  in  caso  di  incremento a seguito di modificazioni,
comunque  intervenute  nel  corso  dell'anno,  dei valori unitari dei
tariffari   regionali  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale,  nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a
tariffa,  il  volume  massimo  di prestazioni remunerate, di cui alla
lettera b),  si  intende  rideterminato  nella  misura  necessaria al
mantenimento  dei  limiti  indicati  alla  lettera d), fatta salva la
possibile    stipula    di    accordi   integrativi,   nel   rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato».
      c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva
estinzione  dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati
nei  confronti  dell'azienda  universitaria Policlinico Umberto I, il
commissario  liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel
limite  massimo  del  90  per cento del credito accertato sulla sorte
capitale,   ad  esclusione  degli  interessi  e  della  rivalutazione
monetaria,  previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni
azione  e  pretesa.  Per  le  finalita'  di  cui  al primo periodo e'
autorizzata  la  spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma
e'  trasferita  su  un  conto  vincolato della Gestione commissariale
dell'azienda  per  l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre
2008.  Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro
il  termine  di  cui al periodo precedente sono riversate al bilancio
dello  Stato  con  imputazione  ad  apposito  capitolo dello stato di
previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera,
pari  a  250  milioni  di  euro  per  il  2008, si fa fronte mediante
riduzione,  per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui
al  comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
))
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  gli  accordi  con  le  strutture  erogatrici di prestazioni
sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia'  sottoscritti  per  l'anno  2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma  1.
  3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a
far  data  dall'emanazione  del  decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento  delle  tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque,  in  sede  di  prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008,  si  procede  all'aggiornamento  delle  tariffe  massime, anche
attraverso   la  valutazione  comparativa  dei  tariffari  regionali,
sentite  le  societa'  scientifiche e le (( associazioni di categoria
interessate.  Con  la  medesima  cadenza di cui al quarto periodo, le
tariffe  massime  per  le  prestazioni  di  assistenza  termale  sono
definite  dall'accordo  stipulato  ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
della  legge  24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe
massime   per  le  predette  prestazioni  di  assistenza  termale  e'
autorizzata  la  spesa  di  3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008,  2009  e  2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno   degli  anni  2008,  2009  e  2010,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute». ))