Art. 8-bis.
Disposizioni  inerenti  alla  conservazione  di cellule staminali del
                         cordone ombelicale
  ((   1.   E'   prorogato  al  30 giugno  2008  il  termine  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la
predisposizione,  con  decreto del Ministro della salute, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal
fine,  e  per incrementare la disponibilita' di cellule staminali del
cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta
autologa,  la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da
parte  di  strutture  pubbliche e private autorizzate dalle regioni e
dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sentiti il Centro
nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene
senza  oneri  per  il  Servizio sanitario nazionale e previo consenso
alla  donazione per uso allogenico in caso di necessita' per paziente
compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente articolo,
il  Ministro  della  salute,  con il decreto di cui al primo periodo,
regolamenta  le  funzioni  di  coordinamento  e  controllo svolte dal
Centro  nazionale  trapianti  e  dal  Centro  nazionale sangue per le
rispettive competenze. ))