Art. 6.
  Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del
27  dicembre  1973 per i produttori o per i costruttori di richiedere
in   alternativa   a   quanto   disposto  negli  articoli  precedenti
l'omologazione  nazionale  dei  sopra indicati tipi di dispositivo in
base  alle  prescrizioni  tecniche  contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni  emanate  dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa.