Art. 6. Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973 per i produttori o per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti l'omologazione nazionale dei sopra indicati tipi di dispositivo in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.