Art. 7.
  Fanno  a  tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i
seguenti documenti:
   Allegato 0 - definizioni, disposizioni generali, intensita' della
   luce  emessa,  modalita'  delle  prove,  colore della luce emessa,
   conformita' della produzione;
   Allegato I - categorie degli indicatori di direzione: angoli
   minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale;
   Allegato II - modello di scheda di omologazione CEE;
   Allegato III - condizioni di omologazione CEE e marcatura;
   Allegato IV - misure fotometriche;
  Allegato V - colore della luce emessa: coordinate tricromatiche.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 dicembre 1989
                                                 Il Ministro: BERNINI
                        Elenco degli allegati
Allegato 0 (*): Definizione, disposizioni generali, intensita'
                  della luce emessa, modalita' delle prove, colore
                  della luce emessa, conformita' della produzione
Allegato I (*): Categorie degli indicatori luminosi di direzione:
                  angoli minimi richiesti per la ripartizione
                  luminosa spaziale
Allegato II: Modello di scheda di omologazione CEE
Allegato III: Condizioni di omologazione o marcatura
             - Appendice 1: Esempi di marchi di omologazione CEE.
             - Appendice 2: Marcatura semplificata per luci
                            raggruppata, combinata o mutuamente
                            combinata.
             - Appendice 3: Senso di orientamento delle frecce del
                            marchio di omologazione CEE secondo la
                            categoria del dispositivo.
Allegato IV (*): Misure fotometriche
Allegato V (*): Colore della uce emessa: coordinate tricomatriche
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I  requisiti  tecnici  di  questo allegato sono analoghi a quelli del
regolamento  n.  6  della  Commissione  economica  per  l'Europa;  in
particolare  le  suddivisioni  in  punti  sono  le stesse. Per questo
motivo,  se  un  punto del regolamento n. 6 non trova riscontro in un
punto della presente direttiva, il suo numero e' indicato per memoria
fra parentesi.