(all. 1 - art. 1)
                        Elenco degli allegati

Allegato  0 (*): Definizione, disposizioni generali, intensita' della
luce  emessa,  modalita'  delle  prove,  colore  della  luce  emessa,
conformita' della produzione
Allegato  I  (*):  Categorie  degli Indicatori luminosi di direzione:
angoli minini richiesti per la ripartizione luminosa spaziale
Allegato II:    Modello di scheda di omologazione CEE
Allegato III:   Condizioni di omologazione CEE e marcatura
    - Appendice 1: Esempi di marchi di omologazione CEE.
    - Appendice 2: Marcatura semplificata per luci raggruppate,
                   combinate o mutuamente combinata.
    - Appendice 3: Senso di orientamento delle frecce del marchio
                   di omologazione CEE secondo la categoria del
                   dispositivo.
Allegato IV (*): Misure fotometriche
Allegato V (*): Colore della luce emessa: coordinate tricromatiche
-----------
(*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del
regolamento  n.6  della  Commissione  economica  per   l'Europa:   in
particolare  le  suddivisioni  in  punti  sono  le stesse. Per questo
motivo, se un punto del regolamento n.6 non  trova  riscontro  in  un
punto della presente direttiva, il suo numero e' indicato per memoria
fra parentesi.

                                 ----
                              ALLEGATO 0

  DEFINIZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA,
  MODALITA' DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITA' DELLA
                             PRODUZIONE.

1. DEFINIZIONI
1.1. Alla presente direttiva si applicano le definizioni che figurano
nella direttiva 76/756/CEE concernenti:
  - Indicatore luminoso di direzione
  - Luce
  - Sorgente luminosa per quanto concerne le lampade a incandescenza
  - Luci indipendenti
  - Luci raggruppate
  - Luci combinate
  - Luci mutuamente incorporate
  - Dispositivo
  - Luce semplice
  -  Superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un
catadiottro
  - Superficie apparente
  - Superficie di uscita della luce
  - Asse di riferimento
  - Centro di riferimento
  - Luce unica
  - Coppia di luci o numero di luci pari
1.2. Tipo di indicatore luminoso di direzione
Per  "tipo  di  indicatore luminoso di direzione," si intendono degli
indicatori  luminosi  che  non   presentino   tra   loro   differenze
essenziali: tali differenze riguardano in particolare:
1.2.1. i marchi di fabbrica o commerciali
1.2.2.  le  caratteristiche del sistema ottico (livello d'intensita',
angolo di distribuzione luminosa, ecc).
1.2.3. la categoria dell'indicatore luminoso di direzione.
(2.)
(3.)
(4.)
5. DISPOSIZIONI GENERALI
5.1.  Ciascuno  dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui
ai successivi punti 6 e 8.
5.2.  I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale
che nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle
quali  possono  essere  sottoposti  in  tali condizioni, il loro buon
funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le  caratteristiche
imposte dalla presente direttiva.
6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA
6.1.  Lungo  l'asse di riferimento, l'intensita' della luce emessa da
ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al minimo  e  non
superiore al massimo qui sotto definiti:


                            Valori massimi in cd
                       In condizioni di utilizzazione   Totale per
            Intensita' ------------------------------- l'insieme di
Indicatore   minime                        Come luce     due luci
di catego-   in cd      Come luce          semplice   (vedi allegato
 ria (1)                semplice          recante il    III, punto
                                          marchio "D"     4.3.3)
                                      (vedi allegato III,
                                        punto 4.3.3)

 1            175       700 (2)            490 (2)        980 (2)
 1a           250       800 (2)            560 (2)       1120 (2)
 1b           400       860 (2)            600 (2)       1200 (2)
 2a            50       200                140            280
 2b di giorno 175       700 (2)            490 (2)        980 (2)
    di notte   40       120 (2)             84 (2)        168 (2)
 5              0,6     200                140            280


(1)  L'installazione degli indicatori luminosi di direzione anteriori
di diverse categorie sui veicoli a motore  e  sui  loro  rimorchi  e'
prescritta    dalla   direttiva   concernente   l'installazione   dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (76/756/CEE).
(2) Si ottiene il valore totale dell'intensita' massima di un insieme
di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per  una  luce
semplice.
Quando due luci semplici aventi la stessa funzione, identiche o meno,
sono raggruppate in un unico dispositivo in modo  che  le  proiezioni
delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale
perpendicolare al piano longitudinale mediano  del  veicolo  occupano
almeno   il   60%  del  rettangolo  piu'  piccolo  circoscritto  alle
proiezioni delle suddette  superfici  illuminanti,  tale  insieme  e'
considerato  come  luce unica ai fini del montaggio su un veicolo. In
tal  caso  ogni  luce  semplice  deve  soddisfare  i  valori   minimi
d'intensita' prescritti, mentre i valori massimi d'intensita' ammessi
non devono essere superati dalle  due  luci  considerate,  utilizzate
simultaneamente (ultima colonna della tabella).
Nel caso di una luce semplice avente piu' di una sorgente luminosa:
- la luce deve soddisfare il valore minimo d'intensita' prescritto in
caso di guasto di una sorgente luminosa e
-  quando tutte le sorgenti luminose funzionano, l'intensita' massima
specificata per la luce semplice puo' essere  superata  a  condizione
che  essa  non  rechi  il marchio "D" e non sia superata l'intensita'
massima specificata per l'insieme  delle  due  luci  (ultima  colonna
della tabella).
-------------------------------------------------------------------
6.2.Fuori  dell'asse  di  riferimento, all'interno dei campi definiti
negli schemi dell'allegato  I,  l'intensita'  della  luce  emessa  da
ciascuno dei due campioni:
6.2.1.  in  ogni  direzione  corrispondente  ai  punti  del quadro di
ripartizione luminosa di cui all'allegato IV, essa deve essere almeno
uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1. per la percentuale
indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione:
6.2.1.1. Contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2. e 6.2.1. per
gli  indicatori  di  direzione  posteriori  della  categoria   5   e'
prescritto  un  valore  minimo  di  0,6  cd nella totalita' dei campi
specificati nell'allegato I;
6.2.2.  in  ogni  direzione  dello  spazio da cui la luce puo' essere
osservata, essa non deve superare il massimo menzionato al punto 6.1;
6.2.3. inoltre,
6.2.3.1.  in  tutta  l'estensione  dei  campi  definiti  dagli schemi
dell'allegato I, l'intensita' della luce emessa  deve  essere  almeno
pari  a  0,7  cd per i dispositivi della categoria 1b, a 0,3 cd per i
dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, ed almeno  a  0,7  per  quelli
della  categoria  2b  di  giorno  e a 0,07 cd per i dispositivi della
categoria 2b di notte:
6.2.3.2.  per  i  dispositivi  della  categoria  1  e  1b  di  notte,
l'intensita' della luce emessa al di fuori della zona delimitata  dai
punti di misurazione piu' o meno 10› H e piu' o meno 10›V (campo 10›)
non deve superare i valori seguenti:

                   Valori massimi in cd al di fuori del campo 10›

 Indicatori                    luce (semplice)       totale per
di categoria                 recante il marchio "D"  l'insieme
               luce semplice  (vedi allegato III,   di due luci
                                 punto 4.3.3)       (vedi allegato
                                                   III, punto 4.3.3)

2b di notte        100                70                 140
1                  400               280                 560

Tra i limiti campo 10› (piu' o meno 10› e piu' o meno 10› V) e quelli
del campo di 5› (piu' o meno  5› H e piu' o  meno  5›  V),  i  valori
massimi crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1;
6.2.3.3. per i dispositivi della categoria 1a e 1b l'intensita' della
luce emessa al di fuori della zona delimitata dai  punti  misurazione
piu'  o  meno  15›  H  e  piu'  o  meno 15› H (campo di 15›) non deve
superare i valori seguenti:

                   Valori massimi in cd al di fuori del campo 15›

 Indicatori                    luce (semplice)       totale per
di categoria                 recante il marchio "D"  l'insieme
               luce semplice  (vedi allegato III,   di due luci
                                 punto 4.3.3)       (vedi allegato
                                                   III, punto 4.3.3)

1a                  250               175               350
1b                  400               280               560

Tra i limiti del campo di 15› (piu' o meno 15› H e piu' o meno 15› V)
e quelli del campo di 5› (piu' o meno 5› H e piu'  o  meno  5›  V)  i
valori  massimi ammessi delle intensita' crescono linearmente sino ai
valori definiti al punto 6.1.
6.2.3.4.  le  prescrizioni  del  punto  2.2.  dell'allegato  IV sulle
variazioni locali di intensita' devono essere rispettate.
6.3.   Le   intensita'   debbono   essere  misurate  con  lampade  ad
incandescenza perennemente accese.
6.4.  Per i dispositivi della categoria 2b, il ritardo tra il momento
in cui il circuito e' chiuso e quello in  cui  l'intensita'  luminosa
misurata  sull'asse  di  riferimtneo  raggiunge  il  90%  del  valore
misurato conformemente al precedente punto 6.3. deve essere  misurato
nelle  condizioni  di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo
misurato  per  le  condizioni  di  utilizzazione  notturna  non  deve
superare quello misurato per le condizioni di utilizzazione diurna.
6.5.  L'allegato  IV,  cui  si  riferisce  il  punto  6.2.1, fornisce
precisazioni sui metodi di misura da applicare.
7. MODALITA' DELLE PROVE
7.1.  Tutte  le misure vanno effettuate con lampade campione incolori
del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo  da  emettere
il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade.
7.2.  Nondimeno,  nel  caso degli indicatori della categoria 2b per i
quali e' stato utilizzato un sistema  addizionale  (*)  per  ottenere
l'intensita'  richiesta  per l'uso notturno, la tensione applicata al
sistema per misurare l'intensita' notturna deve essere la  stessa  di
quella   applicata   alla   lampada  ad  incandescenza  per  misurare
l'intensita' diurna.
--------
(*)  Le  condizioni  di  funzionamento  e  di  installazone di questo
dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni.
7.3. I bordi verticali ed orizzontali della superficie illuminante di
un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere  determinati  e
quotati rispetto al centro di riferimento.
8. COLORE DELLA LUCE EMESSA
Il   colore  della  luce  emessa  deve  rientrare  nei  limiti  delle
coordinate prescritte nell'allegato V della presente direttiva.
9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
Ogni  dispositivo  recante un marchio di omologazione CEE deve essere
conforme  al  tipo   omologato   e   soddisfare   alle   prescrizioni
fotometriche  indicate  ai  precedenti  punti 6 e 8. Tuttaviam per un
qualsiasi dispositivo prelevato da  una  fabbricazione  di  serie,  i
requisiti  al minimo di intensita' della luce emessa (misurata con la
lampada campione di cui  al  punto  7)  possono  limitarsi,  in  ogni
direzione, all'80% dei valori minimi prescritti dai punti 6.1. e 6.2.
(10.)
(11.)
(12.)

                              ALLEGATO I

 CATEGORIE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE: ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER
    LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI
                   DIREZIONE DI DETTE CATEGORIE (1)

In  ogni  caso,  gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa
spaziale degli indicatori luminosi di direzione sono  di  15›  al  di
sopra e di 15› al di sotto del piano orizzontale.
Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale:
Categoria  1,  1a  e 1b: Indicatori di direzione destinati alla parte
anteriore del veicolo;

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 17 della G.U.   <----


Categoria  2a  Indicatori  di  direzione  ad  un livello d'intensita'
destinati alla parte posteriore del veicolo.
Categoria  2b:  Indicatori  di  direzione  a due livelli d'intensita'
destinati alla parte posteriore del veicolo.

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 17 della G.U.   <----


Categoria 5: Indicatori di direzione ripetitori laterali destinati ad
essere utilizzati  su  un  veicolo  munito  anche  di  indicatori  di
direzione delle categorie 1, 1a o 1b e 2a o 2b

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 17 della G.U.   <----


(1)  Gli  angoli  che  figurano  in  questi  schemi  corrispondono  a
dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del  veicolo.
Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo.

                             Allegato II

                 MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE
                 Formato massimo: A 4 (210 x 297 mm)
                                                     Indicazione
                                                 dell'amministrazione
 Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto o la revoca
 dell'omologazione CEE di un tipo di indicatore luminoso di direzione
N. di omologazione:..............
1. Dispositivo (*)
- della categoria 1
- della categoria 1a
- della categoria 1b
- della categoria 2a
- della categoria 2b
- della categoria 5
che  puo'/non  puo'  (*) essere utilizzato in una combinazione di due
luci.

2.  Per  gli  indicatori  delle  categorie  2b,  indicare  il sistema
applicato  per  ottenere  l'intensita'  notturna  (indicazione  delle
caratteristiche principali)...................
.....................................................................
3. Tipo e numero delle lampade:......................................
4. Marchio di fabbrica o commerciale:................................
5. Nome e indirizzo al costruttore...................................
.....................................................................
6. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario:...............
.....................................................................
7. Presentato all'omologazione CEE il................................
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:..........
.....................................................................
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio:...................
10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio:................
11. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione
CEE (*):.................
12.   Omologazione  CEE  unica  rilasciata,  in  base  al  punto  3.3
dell'allegato  III,  ad  un  dispositivo  di   illuminazione   e   di
segnalazione luminosa comprendente in particolare:..............
.....................................................................
13. Data del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica(*):....
14.  Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli
in servizio: si/no (*)
15. Luogo:...........................................................
16. Data:............................................................
17. Firma:...........................................................
18.  Il  disegno n. ..... qui allegato indica le caratteristiche e le
condizioni geometrice  di  montaggio  del  dispositivo  sul  veicolo,
nonche'  l'asse  di  riferimento  ed  il  centro  di  riferimento del
dispositivo.
19. Eventuali osservazioni:..........................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

(*) Cancellare le menzioni inutili.

Allegato III

              CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
1.1.  La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del
marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.
1.2. Per ciascun tipo di indicatore luminoso di direzione, la domanda
deve essere corredata:
1.2.1.  dall'indicazione della o delle categorie 1, 1a, 1b, 2 o 5 cui
appartiene l'indicatore luminoso di direzione e  (1),  se  appartiene
alla  categoria 2, se e' ad un livello di intensita' (categoria 2a) o
a due livelli di intensita' (categoria 2b) e inoltre se  l'indicatore
di  direzione  deve essere utilizzato anche in un insieme di due luci
della stessa categoria.
1.2.2.   da   una   descrizione  tecnica  succinta  che  precisi,  in
particolare, il tipo della lampada o delle lampade previste;
1.2.3.  da  disegni, in tre esemplari sufficentemente dettagliati per
consentire l'identificazione del tipo e della  categoria,  nei  quali
siano  precisate  le condizioni geometrice del montaggio sul veicolo,
nonche' l'asse di osservazione che deve essere  assunto  nelle  prove
come  asse  di  riferimento  (valvole  orizzontale  H  =  O›,  angolo
verticale V = O›), il punto  che  dev'essere  preso  come  centro  di
riferimento per le prove stesse, le tangenti verticali ed orizzontali
alla  superficie  illuminante  e  la  loro  distanza  dal  centro  di
riferimento della luce.
Nel  caso  di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2b,
da uno schema e dall'indicazione delle  caratteristiche  del  sistema
che fornisce i due livelli d'intensita'.
1.2.4.  da  due  campioni;  nel  caso in cui il dispositivo non possa
essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla  sinistra
del  veicolo,  i  due  campioni  presentati possono essere identici e
adatti soltanto alla parte destra  oppure  alla  parte  sinistra  del
vicolo.
Nel  caaso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2b,
la domanda deve essere inoltre corredata da due  campioni  dei  pezzi
che costituiscono il sistema che assicura i due livelli d'intensita'.

2. ISCRIZIONI
2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE:
2.1.1.  debbono  recare  il  marchio  di  fabbrica  o commerciale del
richiedente; detto  marchio  deve  essere  chiaramente  leggibile  ed
indelebile;
2.1.2 debbono recare l'indicazione chiaramente leggibilem del tipo di
lampada o dei tipi di lampade previsti;
2.1.3.  debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il
marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi  previsti  dal
successivo  punto  4.3; questo spazio dev'essere indicato nei disegni
di cui al precedente punto 1.2.3.
3. OMOLOGAZIONE CEE
3.1.  Se  tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni
del punto 1,  sono  conformi  agli  allegati  0,  I,  III,  IV  e  V,
l'omologazione  CEE  viene rilasciata e viene attribuito un numero di
omologazione.
3.2.  Questo  numero  non  viene  piu' attribuito ad un altro tipo di
indicatore di direzione.
Gli  indicatori  luminosi di direzione delle varie categorie formanti
un'insieme possono recare soltattnto un unico numero di omologazione
3.3.  Quando  l'omologazione  CEE  viene  riciesta  per  un  tipo  di
dispositivo d'illuminazione e di segnalazione  luminosa  comprendente
un   indicatore   luminoso   di  direzione  aggruppato,  combinato  o
mutuamente incorporato con altre luci, si puo' attribuire  un  numero
d'omologazione  CEE  unico, a condizione che l'indicatore luminoso di
direzione sia conforme alle prescrizioni della presente  direttiva  e
che   ciascuna  delle  altre  luci,  che  fanno  parte  del  tipo  di
dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per  il  quale
e'  stata  richiesta  l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva
particolare ad essa applicabile.
MARCATURA
4.1.  Ogni  indicatore  di  direzione  conforme  al tipo omologato in
applicazione  della  presente  direttiva  deve  recare   un   marchio
d'omologazione CEE.
4.2.  Tale  marchio  e'  costituito  da un rettangolo all'interno del
quale e' iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dal gruppo  di
lettere   distintivo   dello   Stato   membro   che   ha   rilasciato
l'omologazione:
 1  per la R.f. di Germania
 2  per la Francia
 3  per l'Italia
 4  per i Paesi Bassi
 6  per la Spagna
11  per il Regno Unito
13  per il Lussemburgo
18  per la Danimarca
21  per il Portogallo
EL  per la Grecia
IRL per l'Irlanda
e  da  un  numero di omologazione CEE, corrispondente al numero della
scheda di omologazione  CEE  compilata  per  il  tipo  di  indicatore
luminoso  di direzione considerato (vedi allegato 1) preceduto da due
cifre  indicanti  il  numero  d'ordine   attribuito   alla   modifica
importante piu' recente della direttiva 76/759/CEE del Consiglio alla
data del rilascio dell'omologazione CEE. Per la presente direttiva il
numero d'ordine e' 01.
4.3.  Il  marchio d'omologazione CEE e' completato dal o dai seguenti
simboli aggiuntivi:
4.3.1.  uno  o  piu'  dei  seguenti simboli: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, o 5 a
seconda che il dispositivo appartenga a una o piu' delle categorie 1,
1a, 1b, 2a, 2b o 5 previste al punto 1.2.1. sopra il rettangolo;.
4.3.2.  una  freccia che indichi il senso di montaggio e' apposta sui
dispositivi che non possono essere  montati  indifferentemente  sulla
parte destra o sulla parte sinistra del veicolo.
La freccia e' orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi
delle categorie 1, 1a, 1b e 2a, 2b e verso  la  parte  anteriore  del
veicolo per i dispositivi della categoria 5 (vedi appendice 3);
4.3.3.  sui  dispositivi  che  possono  essere  utilizzati  come luce
semplice, nonche' in un insieme di due luci, la lettera supplementare
"D" a destra del simbolo indicato al punto 4.3.1..
4.4.  Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimita'
del  rettangolo  circoscritto  alla  lettera  "e"  in  una  posizione
qualsiasi rispetto a questo rettangolo.
4.5.  Il  marchio  d'omologazione  CEE  e i simboli aggiuntivi devono
essere apposti sulla superficie luminosa o  su  una  delle  superfici
luminose  in  modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche
quando gli indicatori di direzione sono montati sul veicolo.
4.6.  Nell'appendice  1  vengono  forniti  degli esempi di marchio di
omologazione CEE per un indicatore luminoso indipendente.
4.7.  Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico
come  previsto  al  punto  3.3.  per  un  tipo  di   dispositivo   di
illuminazione  e  di segnalazione luminosa comprendente un indicatore
luminoso di direzione raggruppato, combinato o mutuamente incorporato
ad  altre  luci, puo' essere apposto un unico marchio di omologazione
CEE costituito da quanto segue:
-  un  rettangolo  all'interno  del  quale  e'  iscritta la lettera e
seguita o dal numero o dal gruppo di lettere distintivo  dello  Stato
membro che ha rilasciato l'omologazione.
- da un numero di omologazione CEE e, se e' necessario, dalla freccia
prescritta.
4.7.1.  Detto marchio di omologazione puo' essere apposto in un punto
qualsiasi delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate,
a condizione:
4.7.1.1. di essere visibile quando le luci sono installate;
4.7.1.2.  che  nessun  elemento  delle  luci raggruppate, combinate o
mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere tolto senza
che sia tolto contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
4.7.2.  Il  simbolo  di identificazione di ogni luce corrispondente a
ciascuna  direttiva  in   base   alla   quale   e'   stata   concessa
l'omologazione,  unitamente  alle  due  cifre  menzionate nell'ultimo
capoverso del punto 4.2. e, all'occorrenza, alla  lettera  aggiuntiva
"D" devono essere indicati:
4.7.2.1. sulla superficie adatta di uscita della luce, oppure,
4.7.2.2.  in  gruppo,  in  modo  che ciascuna delle luci raggruppate,
combinate  o  mutuamente   incorporate   possa   essere   chiaramente
identificata.
4.8.  Le  dimensioni  dei  vari elementi di questo marchio non devono
essere inferiori alla maggiore delle  dimensioni  minime  prescritte,
per  la  marcatura  singola,  dalle  direttive  a  titolo delle quali
l'omologazione CEE e' rilasciata.
4.9.  Nell'appendice  2  vengono  forniti alcuni esempi di marchio di
omologazione CEE per una luce  raggruppata,  combinata  o  mutuamente
incorporata ad altre luci.

                             Appendice 1

                 ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE
                               Figura 1

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 22 della G.U.   <----


Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato
e' un indicatore luminoso di  direzione  della  categoria  5  che  ha
ottenuto  l'omologazione  in  Germania (e 1) con il numero 011471. La
freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo  dispositivo
che  non  puo'  essere  montato indifferentemente sulla parte o sulla
parte sinistra del veicolo. La punta della freccia e'  diretta  verso
la parte anteriore del veicolo.

                               Figura 2

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 23 della G.U.   <----


Il  dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato
e' un indicatore luminoso di direzione  della  categoria  2a  che  ha
ottenuto l'omologazione CEE in Grecia (e EL) con il numero 01390, che
puo' essere utilizzato anche in un insieme di due luci (lettera "D").
La freccia e' orientata verso l'esterno del veicolo.

                               Figura 3

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 24 della G.U.   <----


Il  dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato
e' un indicatore luminoso di  direzione  della  categoria  1  a  (per
l'utilizzazione  entro  20  e  40  mm dal proiettore) che ha ottenuto
l'omologazione Cee in Italia (e 3) con il numero 012248.  La  freccia
e' orientata verso l'esterno del veicolo.

                             Appendice 2

 Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente
                             incorporate.

                           Modelli A, B e C

         ---->  Vedere Modelli a Pag. 25 della G.U.   <----



Nota:  negli  esempi  precedenti  le  linee  verticali ed orizzontali
schematizzano la forma generale di un insieme di  luci  e  non  fanno
parte del marchio di omologazione.
I  tre  esempi  di  marchi  di  omologazione  CEE,  modelli  A, B e C
rappresentano  tre  possibili  varianti   della   marcatura   di   un
dispositivo  di  illuminazione  nel caso in cui due o piu' luci fanno
parte  dello  stesso  insieme  di  luci  raggruppate,   combinate   o
mutuamente incorporate. Essi indicano che si tratta di un dispositivo
omologato CEE nei Paesi Bassi (e 4) con  il  numero  di  omologazione
3333 comprendente:
-  Un  catadiottro  della  classe  IA, omologato CEE conformente alla
direttiva 76/757/CEE;
-  un  indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2
a, omologato  CEE  conformemente  alle  disposizioni  della  presente
direttiva;
-   una   luce  di  posizione  posteriore  rossa  (R)  omologata  CEE
conformemente alla direttiva 76/758/CEE;
-   un   proiettore   fendinebbia   posteriore   (F)   omologato  CEE
conformemente alla direttiva 77/538/CEE;
-  un proiettore di retromarcia (AR) omologato CEE conformemente alla
direttiva 77/539/CEE;
-  una  luce  di  arresto  (St),  omologata  CEE  conformemente  alla
direttiva 76/758/CEE.


                             Appendice 3

 Senso dell'orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE
                secondo la categoria del dispositivo.

                             Categoria 5

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 26 della G.U.   <----


                             ALLEGATO IV

                         MISURE FOTOMETRICHE
1. METODI DI MISURA
1.1.  Durante  le  misure  fotometriche, un'adeguata schermatura deve
evitare riflessi parassiti.
1.2.  In  caso  di  contestazione  sui risultati delle misure, queste
ultime debbono essere eseguite in modo tale che:
1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge
dell'inverso del quadrato della distanza;
1.2.2.  l'apparecchiatura  di misura sia tale che l'apertura angolare
del ricevitore  visto  dal  centro  di  riferimento  della  luce  sia
compresa tra 10› e 1›;
1.2.3.  l'intensita'  minima prescritta per una determinata direzione
di  osservazione  e'  soddisfatta  qualora  questa  intensita'  venga
ottenuta  in  una  direzione  che  non  si discosti di piu' 15› dalla
direzione di osservazione medesima.
2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

         ---->  Vedere Immagine a Pag. 27 della G.U.   <----


2.1. La direzione H = 0› e V = 0› corrisponde all'asse di riferimento
(sul veicolo essa e' orizzontale, parallela  al  piano  longitudinale
mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilita' richiesto).
Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro
danno,  per  le  varie direzioni di misura, le intensita' minime in %
del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0› e V
= 0›).
2.2.  All'interno  del  campo  di  ripartizione  spaziale  della luce
descritto al punto 2, schematicamente rappresentato da  un  reticolo,
la  ripartizione  della  luce dovrebbe essere sensibilmente uniforme,
ossia l'intensita' luminosa di ciascuna direzione di  una  parte  del
campo  delimitato dalle linee del reticolo deve raggiungere almeno il
valore minimo piu' basso in  percentuale  indicato  sulle  linee  del
reticolo che racchiudono la direzione considerata.

                              ALLEGATO V

                       COLORE DELLA LUCE EMESSA

                       COODINATE TRICROMATICHE

GIALLO AMBRA: limite verso il giallo: y (minore o uguale) 0,429
              limite verso il rosso: y (maggiore o uguale) 0,398
              limite verso il bianco (minore o uguale) 0,007
Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere
impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2  H  56
K,  corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale
per l'illuminazione (CIE).