Elenco degli allegati Allegato 0 (*): Definizione, disposizioni generali, intensita' della luce emessa, modalita' delle prove, colore della luce emessa, conformita' della produzione Allegato I (*): Categorie degli Indicatori luminosi di direzione: angoli minini richiesti per la ripartizione luminosa spaziale Allegato II: Modello di scheda di omologazione CEE Allegato III: Condizioni di omologazione CEE e marcatura - Appendice 1: Esempi di marchi di omologazione CEE. - Appendice 2: Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente combinata. - Appendice 3: Senso di orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE secondo la categoria del dispositivo. Allegato IV (*): Misure fotometriche Allegato V (*): Colore della luce emessa: coordinate tricromatiche ----------- (*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n.6 della Commissione economica per l'Europa: in particolare le suddivisioni in punti sono le stesse. Per questo motivo, se un punto del regolamento n.6 non trova riscontro in un punto della presente direttiva, il suo numero e' indicato per memoria fra parentesi. ---- ALLEGATO 0 DEFINIZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA, MODALITA' DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE. 1. DEFINIZIONI 1.1. Alla presente direttiva si applicano le definizioni che figurano nella direttiva 76/756/CEE concernenti: - Indicatore luminoso di direzione - Luce - Sorgente luminosa per quanto concerne le lampade a incandescenza - Luci indipendenti - Luci raggruppate - Luci combinate - Luci mutuamente incorporate - Dispositivo - Luce semplice - Superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro - Superficie apparente - Superficie di uscita della luce - Asse di riferimento - Centro di riferimento - Luce unica - Coppia di luci o numero di luci pari 1.2. Tipo di indicatore luminoso di direzione Per "tipo di indicatore luminoso di direzione," si intendono degli indicatori luminosi che non presentino tra loro differenze essenziali: tali differenze riguardano in particolare: 1.2.1. i marchi di fabbrica o commerciali 1.2.2. le caratteristiche del sistema ottico (livello d'intensita', angolo di distribuzione luminosa, ecc). 1.2.3. la categoria dell'indicatore luminoso di direzione. (2.) (3.) (4.) 5. DISPOSIZIONI GENERALI 5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8. 5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva. 6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA 6.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti: Valori massimi in cd In condizioni di utilizzazione Totale per Intensita' ------------------------------- l'insieme di Indicatore minime Come luce due luci di catego- in cd Come luce semplice (vedi allegato ria (1) semplice recante il III, punto marchio "D" 4.3.3) (vedi allegato III, punto 4.3.3) 1 175 700 (2) 490 (2) 980 (2) 1a 250 800 (2) 560 (2) 1120 (2) 1b 400 860 (2) 600 (2) 1200 (2) 2a 50 200 140 280 2b di giorno 175 700 (2) 490 (2) 980 (2) di notte 40 120 (2) 84 (2) 168 (2) 5 0,6 200 140 280 (1) L'installazione degli indicatori luminosi di direzione anteriori di diverse categorie sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e' prescritta dalla direttiva concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (76/756/CEE). (2) Si ottiene il valore totale dell'intensita' massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce semplice. Quando due luci semplici aventi la stessa funzione, identiche o meno, sono raggruppate in un unico dispositivo in modo che le proiezioni delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 60% del rettangolo piu' piccolo circoscritto alle proiezioni delle suddette superfici illuminanti, tale insieme e' considerato come luce unica ai fini del montaggio su un veicolo. In tal caso ogni luce semplice deve soddisfare i valori minimi d'intensita' prescritti, mentre i valori massimi d'intensita' ammessi non devono essere superati dalle due luci considerate, utilizzate simultaneamente (ultima colonna della tabella). Nel caso di una luce semplice avente piu' di una sorgente luminosa: - la luce deve soddisfare il valore minimo d'intensita' prescritto in caso di guasto di una sorgente luminosa e - quando tutte le sorgenti luminose funzionano, l'intensita' massima specificata per la luce semplice puo' essere superata a condizione che essa non rechi il marchio "D" e non sia superata l'intensita' massima specificata per l'insieme delle due luci (ultima colonna della tabella). ------------------------------------------------------------------- 6.2.Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato I, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due campioni: 6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato IV, essa deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1. per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione: 6.2.1.1. Contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2. e 6.2.1. per gli indicatori di direzione posteriori della categoria 5 e' prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalita' dei campi specificati nell'allegato I; 6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce puo' essere osservata, essa non deve superare il massimo menzionato al punto 6.1; 6.2.3. inoltre, 6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'allegato I, l'intensita' della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, ed almeno a 0,7 per quelli della categoria 2b di giorno e a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte: 6.2.3.2. per i dispositivi della categoria 1 e 1b di notte, l'intensita' della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione piu' o meno 10 H e piu' o meno 10V (campo 10) non deve superare i valori seguenti: Valori massimi in cd al di fuori del campo 10 Indicatori luce (semplice) totale per di categoria recante il marchio "D" l'insieme luce semplice (vedi allegato III, di due luci punto 4.3.3) (vedi allegato III, punto 4.3.3) 2b di notte 100 70 140 1 400 280 560 Tra i limiti campo 10 (piu' o meno 10 e piu' o meno 10 V) e quelli del campo di 5 (piu' o meno 5 H e piu' o meno 5 V), i valori massimi crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1; 6.2.3.3. per i dispositivi della categoria 1a e 1b l'intensita' della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti misurazione piu' o meno 15 H e piu' o meno 15 H (campo di 15) non deve superare i valori seguenti: Valori massimi in cd al di fuori del campo 15 Indicatori luce (semplice) totale per di categoria recante il marchio "D" l'insieme luce semplice (vedi allegato III, di due luci punto 4.3.3) (vedi allegato III, punto 4.3.3) 1a 250 175 350 1b 400 280 560 Tra i limiti del campo di 15 (piu' o meno 15 H e piu' o meno 15 V) e quelli del campo di 5 (piu' o meno 5 H e piu' o meno 5 V) i valori massimi ammessi delle intensita' crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1. 6.2.3.4. le prescrizioni del punto 2.2. dell'allegato IV sulle variazioni locali di intensita' devono essere rispettate. 6.3. Le intensita' debbono essere misurate con lampade ad incandescenza perennemente accese. 6.4. Per i dispositivi della categoria 2b, il ritardo tra il momento in cui il circuito e' chiuso e quello in cui l'intensita' luminosa misurata sull'asse di riferimtneo raggiunge il 90% del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3. deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo misurato per le condizioni di utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per le condizioni di utilizzazione diurna. 6.5. L'allegato IV, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare. 7. MODALITA' DELLE PROVE 7.1. Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade. 7.2. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2b per i quali e' stato utilizzato un sistema addizionale (*) per ottenere l'intensita' richiesta per l'uso notturno, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensita' notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensita' diurna. -------- (*) Le condizioni di funzionamento e di installazone di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni. 7.3. I bordi verticali ed orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento. 8. COLORE DELLA LUCE EMESSA Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato V della presente direttiva. 9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE Ogni dispositivo recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8. Tuttaviam per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti al minimo di intensita' della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80% dei valori minimi prescritti dai punti 6.1. e 6.2. (10.) (11.) (12.) ALLEGATO I CATEGORIE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE: ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE DI DETTE CATEGORIE (1) In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale degli indicatori luminosi di direzione sono di 15 al di sopra e di 15 al di sotto del piano orizzontale. Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale: Categoria 1, 1a e 1b: Indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo; ----> Vedere Immagine a Pag. 17 della G.U. <---- Categoria 2a Indicatori di direzione ad un livello d'intensita' destinati alla parte posteriore del veicolo. Categoria 2b: Indicatori di direzione a due livelli d'intensita' destinati alla parte posteriore del veicolo. ----> Vedere Immagine a Pag. 17 della G.U. <---- Categoria 5: Indicatori di direzione ripetitori laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di direzione delle categorie 1, 1a o 1b e 2a o 2b ----> Vedere Immagine a Pag. 17 della G.U. <---- (1) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo. Allegato II MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE Formato massimo: A 4 (210 x 297 mm) Indicazione dell'amministrazione Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto o la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di indicatore luminoso di direzione N. di omologazione:.............. 1. Dispositivo (*) - della categoria 1 - della categoria 1a - della categoria 1b - della categoria 2a - della categoria 2b - della categoria 5 che puo'/non puo' (*) essere utilizzato in una combinazione di due luci. 2. Per gli indicatori delle categorie 2b, indicare il sistema applicato per ottenere l'intensita' notturna (indicazione delle caratteristiche principali)................... ..................................................................... 3. Tipo e numero delle lampade:...................................... 4. Marchio di fabbrica o commerciale:................................ 5. Nome e indirizzo al costruttore................................... ..................................................................... 6. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario:............... ..................................................................... 7. Presentato all'omologazione CEE il................................ 8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:.......... ..................................................................... 9. Data del verbale rilasciato da questo servizio:................... 10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio:................ 11. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (*):................. 12. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato III, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente in particolare:.............. ..................................................................... 13. Data del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica(*):.... 14. Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli in servizio: si/no (*) 15. Luogo:........................................................... 16. Data:............................................................ 17. Firma:........................................................... 18. Il disegno n. ..... qui allegato indica le caratteristiche e le condizioni geometrice di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonche' l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo. 19. Eventuali osservazioni:.......................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... (*) Cancellare le menzioni inutili. Allegato III CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario. 1.2. Per ciascun tipo di indicatore luminoso di direzione, la domanda deve essere corredata: 1.2.1. dall'indicazione della o delle categorie 1, 1a, 1b, 2 o 5 cui appartiene l'indicatore luminoso di direzione e (1), se appartiene alla categoria 2, se e' ad un livello di intensita' (categoria 2a) o a due livelli di intensita' (categoria 2b) e inoltre se l'indicatore di direzione deve essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria. 1.2.2. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo della lampada o delle lampade previste; 1.2.3. da disegni, in tre esemplari sufficentemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della categoria, nei quali siano precisate le condizioni geometrice del montaggio sul veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (valvole orizzontale H = O, angolo verticale V = O), il punto che dev'essere preso come centro di riferimento per le prove stesse, le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e la loro distanza dal centro di riferimento della luce. Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2b, da uno schema e dall'indicazione delle caratteristiche del sistema che fornisce i due livelli d'intensita'. 1.2.4. da due campioni; nel caso in cui il dispositivo non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del vicolo. Nel caaso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2b, la domanda deve essere inoltre corredata da due campioni dei pezzi che costituiscono il sistema che assicura i due livelli d'intensita'. 2. ISCRIZIONI 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE: 2.1.1. debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile; 2.1.2 debbono recare l'indicazione chiaramente leggibilem del tipo di lampada o dei tipi di lampade previsti; 2.1.3. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4.3; questo spazio dev'essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.3. 3. OMOLOGAZIONE CEE 3.1. Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi agli allegati 0, I, III, IV e V, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione. 3.2. Questo numero non viene piu' attribuito ad un altro tipo di indicatore di direzione. Gli indicatori luminosi di direzione delle varie categorie formanti un'insieme possono recare soltattnto un unico numero di omologazione 3.3. Quando l'omologazione CEE viene riciesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione aggruppato, combinato o mutuamente incorporato con altre luci, si puo' attribuire un numero d'omologazione CEE unico, a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale e' stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile. MARCATURA 4.1. Ogni indicatore di direzione conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE. 4.2. Tale marchio e' costituito da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la R.f. di Germania 2 per la Francia 3 per l'Italia 4 per i Paesi Bassi 6 per la Spagna 11 per il Regno Unito 13 per il Lussemburgo 18 per la Danimarca 21 per il Portogallo EL per la Grecia IRL per l'Irlanda e da un numero di omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di indicatore luminoso di direzione considerato (vedi allegato 1) preceduto da due cifre indicanti il numero d'ordine attribuito alla modifica importante piu' recente della direttiva 76/759/CEE del Consiglio alla data del rilascio dell'omologazione CEE. Per la presente direttiva il numero d'ordine e' 01. 4.3. Il marchio d'omologazione CEE e' completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi: 4.3.1. uno o piu' dei seguenti simboli: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, o 5 a seconda che il dispositivo appartenga a una o piu' delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b o 5 previste al punto 1.2.1. sopra il rettangolo;. 4.3.2. una freccia che indichi il senso di montaggio e' apposta sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo. La freccia e' orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b e 2a, 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi della categoria 5 (vedi appendice 3); 4.3.3. sui dispositivi che possono essere utilizzati come luce semplice, nonche' in un insieme di due luci, la lettera supplementare "D" a destra del simbolo indicato al punto 4.3.1.. 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimita' del rettangolo circoscritto alla lettera "e" in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo. 4.5. Il marchio d'omologazione CEE e i simboli aggiuntivi devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando gli indicatori di direzione sono montati sul veicolo. 4.6. Nell'appendice 1 vengono forniti degli esempi di marchio di omologazione CEE per un indicatore luminoso indipendente. 4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto al punto 3.3. per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione raggruppato, combinato o mutuamente incorporato ad altre luci, puo' essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue: - un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera e seguita o dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione. - da un numero di omologazione CEE e, se e' necessario, dalla freccia prescritta. 4.7.1. Detto marchio di omologazione puo' essere apposto in un punto qualsiasi delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, a condizione: 4.7.1.1. di essere visibile quando le luci sono installate; 4.7.1.2. che nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere tolto senza che sia tolto contemporaneamente anche il marchio di omologazione. 4.7.2. Il simbolo di identificazione di ogni luce corrispondente a ciascuna direttiva in base alla quale e' stata concessa l'omologazione, unitamente alle due cifre menzionate nell'ultimo capoverso del punto 4.2. e, all'occorrenza, alla lettera aggiuntiva "D" devono essere indicati: 4.7.2.1. sulla superficie adatta di uscita della luce, oppure, 4.7.2.2. in gruppo, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE e' rilasciata. 4.9. Nell'appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchio di omologazione CEE per una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata ad altre luci. Appendice 1 ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE Figura 1 ----> Vedere Immagine a Pag. 22 della G.U. <---- Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato e' un indicatore luminoso di direzione della categoria 5 che ha ottenuto l'omologazione in Germania (e 1) con il numero 011471. La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo che non puo' essere montato indifferentemente sulla parte o sulla parte sinistra del veicolo. La punta della freccia e' diretta verso la parte anteriore del veicolo. Figura 2 ----> Vedere Immagine a Pag. 23 della G.U. <---- Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato e' un indicatore luminoso di direzione della categoria 2a che ha ottenuto l'omologazione CEE in Grecia (e EL) con il numero 01390, che puo' essere utilizzato anche in un insieme di due luci (lettera "D"). La freccia e' orientata verso l'esterno del veicolo. Figura 3 ----> Vedere Immagine a Pag. 24 della G.U. <---- Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato e' un indicatore luminoso di direzione della categoria 1 a (per l'utilizzazione entro 20 e 40 mm dal proiettore) che ha ottenuto l'omologazione Cee in Italia (e 3) con il numero 012248. La freccia e' orientata verso l'esterno del veicolo. Appendice 2 Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Modelli A, B e C ----> Vedere Modelli a Pag. 25 della G.U. <---- Nota: negli esempi precedenti le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione. I tre esempi di marchi di omologazione CEE, modelli A, B e C rappresentano tre possibili varianti della marcatura di un dispositivo di illuminazione nel caso in cui due o piu' luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Essi indicano che si tratta di un dispositivo omologato CEE nei Paesi Bassi (e 4) con il numero di omologazione 3333 comprendente: - Un catadiottro della classe IA, omologato CEE conformente alla direttiva 76/757/CEE; - un indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2 a, omologato CEE conformemente alle disposizioni della presente direttiva; - una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE; - un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/538/CEE; - un proiettore di retromarcia (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE; - una luce di arresto (St), omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE. Appendice 3 Senso dell'orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE secondo la categoria del dispositivo. Categoria 5 ----> Vedere Immagine a Pag. 26 della G.U. <---- ALLEGATO IV MISURE FOTOMETRICHE 1. METODI DI MISURA 1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti. 1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che: 1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza; 1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10 e 1; 1.2.3. l'intensita' minima prescritta per una determinata direzione di osservazione e' soddisfatta qualora questa intensita' venga ottenuta in una direzione che non si discosti di piu' 15 dalla direzione di osservazione medesima. 2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA ----> Vedere Immagine a Pag. 27 della G.U. <---- 2.1. La direzione H = 0 e V = 0 corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa e' orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilita' richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensita' minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0 e V = 0). 2.2. All'interno del campo di ripartizione spaziale della luce descritto al punto 2, schematicamente rappresentato da un reticolo, la ripartizione della luce dovrebbe essere sensibilmente uniforme, ossia l'intensita' luminosa di ciascuna direzione di una parte del campo delimitato dalle linee del reticolo deve raggiungere almeno il valore minimo piu' basso in percentuale indicato sulle linee del reticolo che racchiudono la direzione considerata. ALLEGATO V COLORE DELLA LUCE EMESSA COODINATE TRICROMATICHE GIALLO AMBRA: limite verso il giallo: y (minore o uguale) 0,429 limite verso il rosso: y (maggiore o uguale) 0,398 limite verso il bianco (minore o uguale) 0,007 Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 H 56 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).