Art. 3.
  Dopo  l'art.  334, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza
e tecnica delle piante officinali:
                Scuola di specializzazione in scienza
                  e tecnica delle piante officinali
  Art.  335. - E' istituita presso l'universita' di Pisa la scuola di
specializzazione in scienza e tecnica  delle  piante  officinali  che
conferisce  il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle
piante officinali.
  Art. 336. - Al funzionamento della scuola provvedono le facolta' di
farmacia, agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Art.  337.  -  La  scuola  ha lo scopo di promuovere lo studio e la
ricerca nel  settore  delle  piante  officinali,  in  relazione  alle
esigenze  del  servizio  sanitario nazionale e/o regionale riguardo a
specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti  sul
territorio.
  Art.  338.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  339.  -  Il  numero degli iscritti e' di venticinque per ogni
anno e complessivamente  di  settantacinque  per  l'intero  corso  di
studio.
  Art.  340.  -  Alla  scuola  sono  ammessi  i laureati in farmacia,
chimica e  tecnologia  farmaceutiche,  chimica,  scienze  biologiche,
scienze  naturali,  scienze  agrarie,  in  possesso  del  diploma  di
abilitazione all'esercizio professionale ove previsto.
  Art.  341.  -  La  scuola  comprende  tre  aree  di  insegnamento e
tirocinio  professionale:  area  propedeutica,  area  teorico-pratica
sperimentale  e area tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a
ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:
   a) Area propedeutica:
   botanica farmaceutica;
   complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
   ecologia;
   chimica organica dei vegetali;
   fisiologia vegetale;
   tecniche  di  estrazione  e  conservazione  di  principi attivi da
droghe.
   b) Area teorico-sperimentale:
   farmacognosia generale e speciale;
   fitochimica;
   genetica;
   farmacologia speciale delle droghe;
   analisi delle piante officinali;
   identificazione di costituenti delle piante officinali.
   c) Area tecnico-applicativa:
   fitofarmacia;
   industria erboristica;
   commercio erboristico;
   tecnica  farmaceutica  speciale  per  le  preparazioni ricavate da
droghe o da derivati di droghe;
   controlli di qualita';
   legislazione erboristica;
   piante officinali nell'alimentazione;
   piante officinali nella cosmesi;
   piante officinali nella medicina.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   botanica farmaceutica;
   complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
   chimica organica dei vegetali;
   tecniche  di  estrazione  e  conservazione  di  principi attivi da
droghe;
   ecologia;
   fitofarmacia;
   piante officinali nell'alimentazione.
  2› Anno:
   farmacognosia generale e speciale;
   farmacognosia speciale delle droghe;
   fisiologia vegetale;
   genetica;
   analisi delle piante officinali;
   identificazione di costituenti delle piante officinali;
   piante officinali nella cosmesi.
  3› Anno:
   industria erboristica;
   commercio erboristico;
   tecnica  farmaceutica  speciale  per  le  preparazioni ricavate da
droghe o da derivati di droghe;
   controlli di qualita';
   fitochimica;
   legislazione erboristica;
   piante officinali nella medicina.
  Art. 342. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  un'attivita' didattica teorico-pratica (quattrocento
ore come di seguito ripartite) e in un'attivita' didattica  elettiva,
prevalentemente   di   carattere  tecnico-applicativo,  di  ulteriori
quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del curriculum di studi
(come di seguito ripartite):
 a) Area propedeutica:
                                          Didattica       Didattica
                                       tecnico-pratica    elettiva
                                             ___             ___
  botanica farmaceutica  . . . . . . . . . . . 55              60
  complementi di agronomia e tecnica
 delle coltivazioni  . . . . . . . . . . . . . 50              60
  chimica organica dei vegetali  . . . . . . . 60              55
  tecniche di estrazione e conservazione
 di principi attivi da droghe  . . . . . . . . 60              60
  ecologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . 60              55
  fisiologia vegetale  . . . . . . . . . . . . 55              55
 b) Area teorico-sperimentale:
   farmacognosia generale e speciale   . . . . 60              55
  fitochimica  . . . . . . . . . . . . . . . . 75              45
  genetica   . . . . . . . . . . . . . . . . . 70              55
  farmacologia speciale delle droghe   . . . . 65              55
  analisi delle piante officinali  . . . . . . 55              65
  identificazione di costituenti
 di piante officinali  . . . . . . . . . . . . 55              60
 c) Area tecnico-applicativa:
   fitofarmacia  . . . . . . . . . . . . . . . 60              60
  industria erboristica  . . . . . . . . . . . 50              65
  commercio erboristico  . . . . . . . . . . . 50              65
  tecnica farmaceutica speciale
 per le preparazioni ricavate da
 droghe o da derivati di droghe  . . . . . . . 55              60
  controlli di qualita'  . . . . . . . . . . . 45              65
  legislazione erboristica   . . . . . . . . . 65              50
  piante officinali nell'alimentazione   . . . 55              60
  piante officinali nella cosmesi  . . . . . . 55              55
  La  frequenza  dei  corsi  e'  obbligatoria. Alla fine di ogni anno
accademico lo specializzando deve sostenere un esame  teorico-pratico
per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui
fanno parte il direttore della  scuola  e  i  docenti  delle  materie
relative  all'anno  in corso, esprime il giudizio globale sul livello
di preparazione del candidato nelle  singole  discipline  e  relative
attivita'  pratiche  prescritte  per  l'anno in corso. Coloro che non
superano detto esame potranno  ripetere  l'anno  di  corso  una  sola
volta.
  Art.  343.  -  I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da
erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La  frequenza  e'
obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni.
  Ai  fini della frequenza e delle attivita' pratiche e' riconosciuta
utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta  dallo
specializzando  in  strutture  di  servizio socio-sanitario attinenti
alla  specializzazione  anche  all'estero  o  nell'ambito  di  quanto
previsto   dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  in  materia  di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  344.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o  piu'  materia  del  corso.  A  coloro  che  abbiano
superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in
scienza e tecnica delle piante officinali.
  Art.  345.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge,  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Pisa, addi' 28 ottobre 1989
                                                  Il rettore: GERRINI