Art. 3. Dopo l'art. 334, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali: Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali Art. 335. - E' istituita presso l'universita' di Pisa la scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali che conferisce il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali. Art. 336. - Al funzionamento della scuola provvedono le facolta' di farmacia, agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 337. - La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del servizio sanitario nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 338. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 339. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di settantacinque per l'intero corso di studio. Art. 340. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ove previsto. Art. 341. - La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale: area propedeutica, area teorico-pratica sperimentale e area tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: botanica farmaceutica; complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni; ecologia; chimica organica dei vegetali; fisiologia vegetale; tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe. b) Area teorico-sperimentale: farmacognosia generale e speciale; fitochimica; genetica; farmacologia speciale delle droghe; analisi delle piante officinali; identificazione di costituenti delle piante officinali. c) Area tecnico-applicativa: fitofarmacia; industria erboristica; commercio erboristico; tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe; controlli di qualita'; legislazione erboristica; piante officinali nell'alimentazione; piante officinali nella cosmesi; piante officinali nella medicina. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: botanica farmaceutica; complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni; chimica organica dei vegetali; tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe; ecologia; fitofarmacia; piante officinali nell'alimentazione. 2 Anno: farmacognosia generale e speciale; farmacognosia speciale delle droghe; fisiologia vegetale; genetica; analisi delle piante officinali; identificazione di costituenti delle piante officinali; piante officinali nella cosmesi. 3 Anno: industria erboristica; commercio erboristico; tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe; controlli di qualita'; fitochimica; legislazione erboristica; piante officinali nella medicina. Art. 342. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in un'attivita' didattica teorico-pratica (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del curriculum di studi (come di seguito ripartite): a) Area propedeutica: Didattica Didattica tecnico-pratica elettiva ___ ___ botanica farmaceutica . . . . . . . . . . . 55 60 complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni . . . . . . . . . . . . . 50 60 chimica organica dei vegetali . . . . . . . 60 55 tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe . . . . . . . . 60 60 ecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 55 fisiologia vegetale . . . . . . . . . . . . 55 55 b) Area teorico-sperimentale: farmacognosia generale e speciale . . . . 60 55 fitochimica . . . . . . . . . . . . . . . . 75 45 genetica . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 55 farmacologia speciale delle droghe . . . . 65 55 analisi delle piante officinali . . . . . . 55 65 identificazione di costituenti di piante officinali . . . . . . . . . . . . 55 60 c) Area tecnico-applicativa: fitofarmacia . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 industria erboristica . . . . . . . . . . . 50 65 commercio erboristico . . . . . . . . . . . 50 65 tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe . . . . . . . 55 60 controlli di qualita' . . . . . . . . . . . 45 65 legislazione erboristica . . . . . . . . . 65 50 piante officinali nell'alimentazione . . . 55 60 piante officinali nella cosmesi . . . . . . 55 55 La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 343. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La frequenza e' obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 344. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materia del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in scienza e tecnica delle piante officinali. Art. 345. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, addi' 28 ottobre 1989 Il rettore: GERRINI