IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1675/FPC  del  30  marzo  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  81  del  7  aprile  1989,  di
attuazione del predetto art. 11;
  Considerato  che,  a seguito degli eventi in corso in Romania si e'
determinata, per la popolazione rumena,  una  situazione  di  estrema
gravita',  tale  da  legittimare  la  estrinsecazione delle opportune
attivita' di  cooperazione  ai  sensi  della  previsione  di  cui  al
sopracitato art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Considerato che tra gli urgenti bisogni della popolazione rumena, a
seguito  dei  noti  eventi,  si  palesano  particolarmente  necessari
interventi assistenziali di prima necessita', soprattutto nel settore
medico sanitario ed alimentare;
  Ritenuto   di   concorrere,   recependo  lo  slancio  solidaristico
proveniente da privati e istituzioni per alleviare le  sofferenze  di
quella popolazione, con l'invio di idoneo personale anche volontario,
attrezzatura sanitaria, medicinali, viveri, generi di conforto e  con
l'impiego dei mezzi di trasporto e di telecomunicazione;
  Tenuto  conto  della  necessita'  che  un  primo segno tangibile di
questa solidarieta' sia immediatamente disponibile e che questa possa
proseguire  in  tempi  successivi  con un ponte aereo che tenga conto
delle esigenze che saranno rappresentate al Governo italiano;
  Ritenuta  la necessita' di garantire la copertura finanziaria delle
attivita' assistenziali preordinate allo scopo;
  D'intesa con il Ministero degli affari esteri;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'   autorizzato   un  intervento  assistenziale  in  favore  della
popolazione della Romania coinvolta, a seguito degli eventi  politici
in corso, in una situazione di particolare gravita'.
  L'intervento  consistera'  nell'invio,  con  ponte aereo, di idoneo
personale  anche  volontario,  attrezzature  sanitarie,   medicinali,
viveri  e  generi  di  conforto e nell'impiego di mezzi aerei ed ogni
altro mezzo  necessario  ai  trasporti  e  delle  apparecchiature  di
trasmissioni via satellite.
  Potra' essere altresi' fornita l'assistenza sanitaria specialistica
ospedaliera  per  grandi  ustionati  presso   strutture   ospedaliere
italiane.