IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Vista la propria ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, di attuazione del predetto art. 11; Considerato che, a seguito degli eventi in corso in Romania si e' determinata, per la popolazione rumena, una situazione di estrema gravita', tale da legittimare la estrinsecazione delle opportune attivita' di cooperazione ai sensi della previsione di cui al sopracitato art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Considerato che tra gli urgenti bisogni della popolazione rumena, a seguito dei noti eventi, si palesano particolarmente necessari interventi assistenziali di prima necessita', soprattutto nel settore medico sanitario ed alimentare; Ritenuto di concorrere, recependo lo slancio solidaristico proveniente da privati e istituzioni per alleviare le sofferenze di quella popolazione, con l'invio di idoneo personale anche volontario, attrezzatura sanitaria, medicinali, viveri, generi di conforto e con l'impiego dei mezzi di trasporto e di telecomunicazione; Tenuto conto della necessita' che un primo segno tangibile di questa solidarieta' sia immediatamente disponibile e che questa possa proseguire in tempi successivi con un ponte aereo che tenga conto delle esigenze che saranno rappresentate al Governo italiano; Ritenuta la necessita' di garantire la copertura finanziaria delle attivita' assistenziali preordinate allo scopo; D'intesa con il Ministero degli affari esteri; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzato un intervento assistenziale in favore della popolazione della Romania coinvolta, a seguito degli eventi politici in corso, in una situazione di particolare gravita'. L'intervento consistera' nell'invio, con ponte aereo, di idoneo personale anche volontario, attrezzature sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto e nell'impiego di mezzi aerei ed ogni altro mezzo necessario ai trasporti e delle apparecchiature di trasmissioni via satellite. Potra' essere altresi' fornita l'assistenza sanitaria specialistica ospedaliera per grandi ustionati presso strutture ospedaliere italiane.