Art. 4.
  Ai  fini dei rimborsi delle spese sostenute per interventi da parte
di istituzioni pubbliche e volontaristiche,  che  non  provvedano  ad
assicurarli  a  proprio carico, gli interventi medesimi devono essere
preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 dicembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO