Art. 4. Ai fini dei rimborsi delle spese sostenute per interventi da parte di istituzioni pubbliche e volontaristiche, che non provvedano ad assicurarli a proprio carico, gli interventi medesimi devono essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 dicembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO