IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanati ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto   l'art.   46  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 che prevede l'obbligo a  carico  del  concessionario
della  riscossione di prestare una cauzione a garanzia del versamento
delle somme riscosse, nonche'  degli  altri  obblighi  derivanti  dal
conferimento della concessione;
  Visto   l'art.   47  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 che prevede, alla lettera e),  la  facolta'  per  il
concessionario del servizio di riscossione dei tributi di prestare la
cauzione mediante polizza  fidejussoria  rilasciata  da  istituti  di
assicurazioni  espressamente  autorizzati  con  decreti  del Ministro
delle finanze;
  Vista la necessita' prevista dal successivo art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43,  ultimo  comma,  di  approvare  le
condizioni di polizza:
                                Decreta:
                                Art. 1.
   Le  polizze  fidejussorie  a garanzia degli obblighi derivanti dal
conferimento la concessione del servizio di riscossione dei tributi e
di  altre  entrate dello Stato e di altri enti pubblici, sono emesse,
ai sensi dell'art. 47, lettera e), del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  L'ente  assicuratore  garantisce, fino alla concorrenza della somma
indicata nella polizza medesima, la gestione della concessione a  cui
essa  e'  intestata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  sopra  indicato,  alle   condizioni   generali   e
particolari contenute nel presente decreto.
  La  garanzia  prestata  con  la polizza non diviene operante sino a
quando la cauzione dovuta dal concessionario assicurato non sia stata
integralmente  versata  ed  accettata  e  il  servizio centrale della
riscossione non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.