IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto l'art. 46 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'obbligo a carico del concessionario della riscossione di prestare una cauzione a garanzia del versamento delle somme riscosse, nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione; Visto l'art. 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede, alla lettera e), la facolta' per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi di prestare la cauzione mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazioni espressamente autorizzati con decreti del Ministro delle finanze; Vista la necessita' prevista dal successivo art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, ultimo comma, di approvare le condizioni di polizza: Decreta: Art. 1. Le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento la concessione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, sono emesse, ai sensi dell'art. 47, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. L'ente assicuratore garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata nella polizza medesima, la gestione della concessione a cui essa e' intestata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato, alle condizioni generali e particolari contenute nel presente decreto. La garanzia prestata con la polizza non diviene operante sino a quando la cauzione dovuta dal concessionario assicurato non sia stata integralmente versata ed accettata e il servizio centrale della riscossione non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.