Art. 12.
  Sulle  somme  versate  dall'ente  assicuratore  in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6, il concessionario deve  corrispondere
all'ente assicuratore medesimo l'interesse del 7 per cento semestrale
per il periodo di tempo  per  il  quale  l'ente  assicuratore  rimane
effettivamente creditore.