Art. 13.
  La  polizza  e'  emessa  dall'ente  assicuratore  sulla  base delle
dichiarazioni fatte dal concessionario nella proposta.
  Se una o piu' delle dichiarazioni stesse risultano false o erronee,
la polizza resta in vigore nei rapporti dello  Stato  e  degli  altri
enti  interessati,  ma  l'ente  assicuratore  ha  il diritto di agire
contro il concessionario per ottenere congrua cauzione.