Art. 13. La polizza e' emessa dall'ente assicuratore sulla base delle dichiarazioni fatte dal concessionario nella proposta. Se una o piu' delle dichiarazioni stesse risultano false o erronee, la polizza resta in vigore nei rapporti dello Stato e degli altri enti interessati, ma l'ente assicuratore ha il diritto di agire contro il concessionario per ottenere congrua cauzione.