Art. 2. La polizza fidejussoria si intende costituita in garanzia dell'eventuale debito che, in caso di insolvenza del concessionario, residui a suo carico dopo che sia stata esperita l'esecuzione sugli altri beni cauzionali prestati dal concessionario, o per lui, da terzi cauzionanti, e comunque fino alla concorrenza della somma garantita con la polizza stessa. L'esecuzione sulla polizza puo' essere tuttavia contemporanea a quella sugli altri beni cauzionali, quando la cauzione non costituita da polizza fidejussoria risulti insufficiente a coprire il debito del concessionario. Ove il servizio centrale della riscossione, a norma degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, emetta provvedimenti per dichiarazione d'inidoneita' della cauzione prestata dal concessionario, l'ente assicuratore puo' provocare dalle competenti autorita' procedimenti conservativi sui beni del concessionario non prestati a cauzione e fino a concorrenza della diminuzione di valore della cauzione prestata.