Art. 2.
  La   polizza   fidejussoria   si  intende  costituita  in  garanzia
dell'eventuale debito che, in caso di insolvenza del  concessionario,
residui  a  suo carico dopo che sia stata esperita l'esecuzione sugli
altri beni cauzionali prestati dal  concessionario,  o  per  lui,  da
terzi  cauzionanti,  e  comunque  fino  alla  concorrenza della somma
garantita con la polizza stessa.
  L'esecuzione  sulla  polizza  puo'  essere tuttavia contemporanea a
quella sugli altri beni cauzionali, quando la cauzione non costituita
da polizza fidejussoria risulti insufficiente a coprire il debito del
concessionario.
  Ove  il servizio centrale della riscossione, a norma degli articoli
53 e 54 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  43,  emetta
provvedimenti per dichiarazione d'inidoneita' della cauzione prestata
dal  concessionario,  l'ente  assicuratore   puo'   provocare   dalle
competenti   autorita'   procedimenti   conservativi   sui  beni  del
concessionario non prestati a cauzione e  fino  a  concorrenza  della
diminuzione di valore della cauzione prestata.