Art. 3. L'assicurazione relativa alla polizza fidejussoria e' assunta dall'ente assicuratore, contro corresponsione del premio ed accessori come stabiliti, per il periodo di durata dell'assicurazione; tale corresponsione deve effettuarsi dal concessionario assicurato alle scadenze stabilite in rate anticipate, come pattuito in polizza, con applicazione, in difetto, delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, presso la direzione dell'ente assicuratore. In caso di mancato pagamento dei premi l'ente assicuratore, ne da' comunicazione al servizio centrale della riscossione, perche' comunichi al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione l'ammontare dell'importo dei premi e relativi interessi di mora e accessori, affinche' ne venga disposta l'apposizione sui ruoli e sui frontespizi dell'ammontare stesso, disponendone la trattenuta dai compensi spettanti a favore dell'ente assicuratore. Gli interessi semestrali di mora sono stabiliti nella misura determinata con il decreto ministeriale previsto dall'art. 67, comma sesto, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43. L'ente assicuratore ha diritto, in pendenza dell'emissione dei ruoli, di richiedere decreto d'ingiunzione e provvedimenti conservativi a carico del concessionario sui beni non concessi a cauzione, fino a concorrenza dei premi dovuti.