Art. 3.
  L'assicurazione  relativa  alla  polizza  fidejussoria  e'  assunta
dall'ente assicuratore, contro corresponsione del premio ed accessori
come  stabiliti,  per  il  periodo di durata dell'assicurazione; tale
corresponsione deve effettuarsi dal  concessionario  assicurato  alle
scadenze  stabilite in rate anticipate, come pattuito in polizza, con
applicazione, in difetto, delle sanzioni previste dalla legge  e  dal
contratto, presso la direzione dell'ente assicuratore.
  In  caso di mancato pagamento dei premi l'ente assicuratore, ne da'
comunicazione  al  servizio  centrale  della   riscossione,   perche'
comunichi al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
servizio di riscossione l'ammontare dell'importo dei premi e relativi
interessi   di   mora   e  accessori,  affinche'  ne  venga  disposta
l'apposizione sui ruoli  e  sui  frontespizi  dell'ammontare  stesso,
disponendone  la trattenuta dai compensi spettanti a favore dell'ente
assicuratore.
  Gli  interessi  semestrali  di  mora  sono  stabiliti  nella misura
determinata con il decreto ministeriale previsto dall'art. 67,  comma
sesto, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43.
  L'ente  assicuratore  ha  diritto,  in  pendenza dell'emissione dei
ruoli,  di   richiedere   decreto   d'ingiunzione   e   provvedimenti
conservativi  a  carico  del  concessionario  sui beni non concessi a
cauzione, fino a concorrenza dei premi dovuti.