Art. 4.
  La  polizza, debitamente perfezionata con il pagamento dei premi ed
accessori, e con la firma del concessionario, deve essere  presentata
al  servizio  centrale  della  riscossione  nei  termini  fissati dal
decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  per  la  prestazione
della cauzione ordinaria e dei supplementi.
  Copia  della  polizza  deve essere dall'ente assicuratore trasmessa
alla ragioneria provinciale territorialmente competente.