Art. 4. La polizza, debitamente perfezionata con il pagamento dei premi ed accessori, e con la firma del concessionario, deve essere presentata al servizio centrale della riscossione nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 per la prestazione della cauzione ordinaria e dei supplementi. Copia della polizza deve essere dall'ente assicuratore trasmessa alla ragioneria provinciale territorialmente competente.