Art. 5.
  Se  nei  termini  fissati  dagli  articoli  72 e 73 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 il concessionario non  effettua  in
tutto  o in parte i versamenti delle somme a suo carico, l'intendente
di finanza, oltre  a  provvedere  all'invito  od  alla  notifica  del
medesimo   previsto  dall'art.  56,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della   Repubblica   n.   43,   deve,   darne   immediata
comunicazione  a  mezzo lettera raccomandata alla direzione dell'ente
assicuratore, notificandole l'importo totale della rata e l'ammontare
del debito rimasto insoluto.