Art. 5. Se nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 il concessionario non effettua in tutto o in parte i versamenti delle somme a suo carico, l'intendente di finanza, oltre a provvedere all'invito od alla notifica del medesimo previsto dall'art. 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, deve, darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla direzione dell'ente assicuratore, notificandole l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.