Art. 6. Divenendo operante la garanzia prestata con la polizza fidejussoria, l'ente assicuratore versa alla cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformita' della comunicazione di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione stessa. Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo dal versamento.