Art. 6.
  Divenendo   operante   la   garanzia   prestata   con   la  polizza
fidejussoria, l'ente assicuratore versa alla  cassa  dei  depositi  e
prestiti  la  somma determinata in conformita' della comunicazione di
cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla notifica  della
comunicazione stessa.
  Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo dal versamento.