Art. 7.
  Nel  caso  in  cui  l'ente assicuratore effettui pagamenti in forza
della polizza fidejussoria, la somma garantita  si  intende  ridotta,
sino  a quando l'ente stesso non abbia recuperato le somme pagate, in
misura corrispondente all'importo versato.
  La  riduzione non esonera il concessionario dal pagamento dei premi
dovuti in forza del contratto stipulato con l'ente assicuratore.