Art. 7. Nel caso in cui l'ente assicuratore effettui pagamenti in forza della polizza fidejussoria, la somma garantita si intende ridotta, sino a quando l'ente stesso non abbia recuperato le somme pagate, in misura corrispondente all'importo versato. La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento dei premi dovuti in forza del contratto stipulato con l'ente assicuratore.