Art. 8. L'ente assicuratore ha il diritto di recuperare le somme versate in esecuzione della comunicazione intendentizia, agendo su tutti i beni del concessionario, compresi i crediti d'imposte verso i contribuenti, senza che il concessionario stesso possa opporre all'azione di recupero dell'assicuratore eccezioni comunque fondate sulla richiesta dell'intendenza di finanza. L'ente assicuratore si intende surrogato di diritto nelle azioni o ragioni del concessionario e suoi aventi causa verso i cassieri, impiegati, assicuratori degli stessi, e comunque verso terzi debitori per affari relativi alla gestione della concessione e relative azioni di responsabilita' civile, salvo i privilegi dello Stato e degli altri enti interessati. Dopo che siano stati integralmente soddisfatti l'erario, gli altri enti pubblici e tutti gli enti interessati alla riscossione garantita con la cauzione e con la polizza fidejussoria, si intendono trasferiti all'ente assicuratore i privilegi ed i diritti tutti spettanti al concessionario ed agli altri enti impositori verso i contribuenti a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte per l'esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano conservato il carattere d'imposta, quanto di quelli che siano divenuti crediti privati del concessionario. Per il recupero delle somme pagate dall'ente assicuratore valgono inoltre le disposizioni degli articoli 1949 e seguenti del codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia di fidejussione. Il concessionario e' obbligato verso l'ente assicuratore per se e per i suoi eredi e aventi causa e per tutti questi ultimi con vincolo solidale.