Art. 8.
  L'ente assicuratore ha il diritto di recuperare le somme versate in
esecuzione della comunicazione intendentizia, agendo su tutti i  beni
del   concessionario,   compresi   i   crediti   d'imposte   verso  i
contribuenti,  senza  che  il  concessionario  stesso  possa  opporre
all'azione  di  recupero dell'assicuratore eccezioni comunque fondate
sulla richiesta dell'intendenza di finanza.  L'ente  assicuratore  si
intende   surrogato   di   diritto   nelle   azioni   o  ragioni  del
concessionario e suoi  aventi  causa  verso  i  cassieri,  impiegati,
assicuratori degli stessi, e comunque verso terzi debitori per affari
relativi  alla  gestione  della  concessione  e  relative  azioni  di
responsabilita'  civile,  salvo i privilegi dello Stato e degli altri
enti interessati.
  Dopo  che siano stati integralmente soddisfatti l'erario, gli altri
enti pubblici e tutti gli enti interessati alla riscossione garantita
con   la  cauzione  e  con  la  polizza  fidejussoria,  si  intendono
trasferiti all'ente assicuratore  i  privilegi  ed  i  diritti  tutti
spettanti  al  concessionario  ed  agli altri enti impositori verso i
contribuenti a termini delle vigenti disposizioni  sulla  riscossione
delle imposte per l'esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano
conservato  il  carattere  d'imposta,  quanto  di  quelli  che  siano
divenuti crediti privati del concessionario.
  Per  il  recupero delle somme pagate dall'ente assicuratore valgono
inoltre le disposizioni degli articoli 1949  e  seguenti  del  codice
civile   ed   ogni   altra   disposizione  di  legge  in  materia  di
fidejussione.
  Il  concessionario  e' obbligato verso l'ente assicuratore per se e
per i suoi eredi e aventi causa e per tutti questi ultimi con vincolo
solidale.