Art. 9. Se il concessionario lascia debito di gestione, l'ente assicuratore puo' affidare al nuovo concessionario od al delegato, a norma degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'esazione dei residui di cui all'art. 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43. Se il concessionario non lascia debiti di gestione, l'ente assicuratore puo' eseguire direttamente la riscossione dei residui coi privilegi spettantigli a mezzo di un gestore di fiducia ed a spese del concessionario medesimo.