Art. 9.
  Se il concessionario lascia debito di gestione, l'ente assicuratore
puo' affidare al nuovo concessionario od al delegato, a  norma  degli
articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, l'esazione dei residui di cui  all'art.  42  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43.
  Se   il  concessionario  non  lascia  debiti  di  gestione,  l'ente
assicuratore puo' eseguire direttamente la  riscossione  dei  residui
coi  privilegi  spettantigli  a  mezzo  di un gestore di fiducia ed a
spese del concessionario medesimo.