Art. 6. Per i progetti per i quali, ai sensi degli articoli precedenti, e' disposta la concessione del contributo in conto interessi, previsto dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, sara' determinato con successivo provvedimento, l'ammontare effettivo di detto contributo in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.