Art. 6.
  Per  i progetti per i quali, ai sensi degli articoli precedenti, e'
disposta la concessione del contributo in conto  interessi,  previsto
dalla  legge  5 agosto 1988, n. 346, sara' determinato con successivo
provvedimento, l'ammontare effettivo di detto contributo in relazione
al  finanziamento  concesso  dall'I.M.I.  ed  al tasso di riferimento
previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere  grava
sul  capitolo  7507  dello  stato  di  previsione  della  spesa della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno  1989  e   sul
corrispondente  capitolo  per  gli  esercizi  successivi in relazione
all'impegno decennale della spesa.