Art. 2.
  E'  autorizzata  la stampa di speciali modelli 760, 760/A, 760/C-D,
760/E-E1-F   e   760/G-H-I-L,   da  utilizzare  per  la  compilazione
meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' ed enti
soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  da
presentare nell'anno 1990.
  I modelli di cui al comma precedente, composte di quattro facciate,
vanno  riprodotti  su stampati meccanografici a striscia continua, di
formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le
quattro  facciate  di  ogni  scheda devono essere tra loro solidali e
lungo  i  lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve essere
stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare".
  I  modelli  di  cui  al  primo  comma devono presentare le seguenti
caratteristiche:
   stampa  realizzata  con  gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
   conformita'  di  struttura con i modelli approvati con il presente
decreto,   anche   per  quanto  riguarda  la  sequenza  dei  campi  e
l'intestazione dei dati richiesti;
   dimensioni  identiche  a  quelle  dei  modelli  editi dall'Istituo
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
    a) per il formato a pagina singola:
      larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
      altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
    b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
      larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
      altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
  I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile,
ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono
rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti,
la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
   nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
   nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
  I   modelli  predisposti  ai  sensi  dei  commi  precedenti  devono
contenere  nel  frontespizio  gli estremi del soggetto che ne cura la
stampa e quelli del presente decreto.
  Il   modello   originale  deve  essere  separato  dalla  copia  per
l'elaborazione   automatizzata;  entrambi  i  modelli  devono  essere
privati delle bande laterali di trascinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
     Roma, addi' 12 gennaio 1990
                                                 Il Ministro: FORMICA