Art. 10. Disposizioni particolari Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro disciplinera' le tariffe delle seguenti prestazioni: 1) contributi spese per trasformazioni o prestazioni varie effettuate a richiesta dell'utente di cui alla tabella C del provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del subentro; 2) canoni e contributi relativi agli impianti supplementari ed accessori, di cui al punto 8) del provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio; 3) contributi e canoni relativi alla cessione in uso di circuiti diretti analogici urbani ed extraurbani, nonche' canoni per l'interconnessione di piu' collegamenti diretti punto a punto di cui rispettivamente ai punti 10), 11) e 12) del provvedimento CIP n. 51/1985; 4) tariffa per la documentazione delle comunicazioni interurbane, internazionali ed intercontinentali di cui al punto 20) del provvedimento CIP n. 51/1985; 5) tariffa relativa alle commissioni telefoniche di cui al punto 21) del provvedimento CIP n. 51/1985; 6) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico, che sara' applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento. La tariffa di cui al presente punto, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonche' ad incentivarne l'utilizzo, sara' articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, oltre a definire la durata della sperimentazione, potra' aggiornare la soglia di cui al comma precedente in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti. Per cio' che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'introduzione della tariffa di cui al presente punto, i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza saranno ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni. Il gettito delle tariffe previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al punto 3), dovra' essere complessivamente contenuto nei limiti del fabbisogno finanziario globale riconosciuto dal CIP al gestore del pubblico servizio con il presente provvedimento. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, si applicano per ciascuna delle relative prestazioni le disposizioni tariffarie previste dal provvedimento CIP n. 51/1985.