Art. 10.
                       Disposizioni particolari
  Il  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con
il Ministero del  tesoro  disciplinera'  le  tariffe  delle  seguenti
prestazioni:
   1)   contributi  spese  per  trasformazioni  o  prestazioni  varie
effettuate  a  richiesta  dell'utente  di  cui  alla  tabella  C  del
provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del subentro;
   2)  canoni  e  contributi  relativi agli impianti supplementari ed
accessori, di cui al punto 8) del provvedimento CIP  n.  51/1985  con
esclusione   del   dispositivo  di  centrale  per  invio  impulsi  di
conteggio;
   3)  contributi  e canoni relativi alla cessione in uso di circuiti
diretti  analogici  urbani  ed  extraurbani,   nonche'   canoni   per
l'interconnessione  di piu' collegamenti diretti punto a punto di cui
rispettivamente ai punti 10), 11) e  12)  del  provvedimento  CIP  n.
51/1985;
   4)  tariffa per la documentazione delle comunicazioni interurbane,
internazionali  ed  intercontinentali  di  cui  al  punto   20)   del
provvedimento CIP n. 51/1985;
   5)  tariffa  relativa alle commissioni telefoniche di cui al punto
21) del provvedimento CIP n. 51/1985;
   6)  la  tariffa  per  i  collegamenti  ad  elevata  intensita'  di
traffico, che sara' applicata in  via  sperimentale,  compatibilmente
con  la  disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico
servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico  non
inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento.
  La  tariffa  di  cui  al presente punto, finalizzata ad ottimizzare
l'uso  della  rete  telefonica   pubblica   commutata,   nonche'   ad
incentivarne  l'utilizzo,  sara'  articolata  attraverso  una diversa
modulazione del canone di abbonamento con conseguente  riduzione  del
valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%.
  Il  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con
il  Ministero  del  tesoro,  oltre  a  definire   la   durata   della
sperimentazione,   potra'  aggiornare  la  soglia  di  cui  al  comma
precedente in funzione delle esigenze del  pubblico  servizio,  della
domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti.
  Per  cio'  che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi
all'introduzione della tariffa di cui al  presente  punto,  i  minori
proventi  derivanti  dai  diversi valori a cui vengono addebitati gli
scatti all'utenza saranno ripartiti secondo le quote di  ripartizione
dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni.
  Il  gettito  delle  tariffe  previste  nel  presente  articolo,  ad
eccezione  di  quelle   di   cui   al   punto   3),   dovra'   essere
complessivamente  contenuto  nei  limiti  del  fabbisogno finanziario
globale riconosciuto dal CIP al gestore del pubblico servizio con  il
presente provvedimento.
  Fino  all'entrata in vigore delle nuove tariffe di cui ai punti 1),
2), 3), 4) e 5) del presente  articolo,  si  applicano  per  ciascuna
delle  relative  prestazioni  le disposizioni tariffarie previste dal
provvedimento CIP n. 51/1985.