Art. 12.
  Salvo quanto previsto da specifiche decorrenze, le disposizioni del
presente provvedimento si applicano dalle ore 0 del 16 gennaio  1991.
  Sono  abrogate  le disposizioni dei precedenti provvedimenti CIP n.
51/1985 e n. 22/1986 ove in contrasto con quelle recate dal  presente
provvedimento,  a valere dalle rispettive decorrenze specificatamente
indicate nelle nuove norme.
   Roma, 18 dicembre 1990
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA