Art. 12. Salvo quanto previsto da specifiche decorrenze, le disposizioni del presente provvedimento si applicano dalle ore 0 del 16 gennaio 1991. Sono abrogate le disposizioni dei precedenti provvedimenti CIP n. 51/1985 e n. 22/1986 ove in contrasto con quelle recate dal presente provvedimento, a valere dalle rispettive decorrenze specificatamente indicate nelle nuove norme. Roma, 18 dicembre 1990 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA