Art. 5.
                      Misurazione delle distanze
  Compatibilmente  con  la  disponibilita'  degli  impianti  e con le
esigenze  del  pubblico  servizio,  e'  consentito,  attraverso   una
specifica  numerazione  della  rete  telefonica  pubblica  commutata,
l'utilizzo di un codice personale di  riconoscimento  per  effettuare
comunicazioni esclusivamente verso settori di un distretto diverso da
quello di origine della chiamata.
  Ai  fini  della tassazione l'utente si considera ubicato sempre nel
settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione.