Art. 7.
                Comunicazioni effettuate da apparecchi
                     a disposizione del pubblico
  A  ciascuna  comunicazione  extraurbana  effettuata  da  telefoni a
disposizione del pubblico si applica,  oltre  alla  relativa  tariffa
extraurbana  quale  risulta  determinata  anche dall'applicazione del
sovrapprezzo, la tariffa di L. 190.
  Ai  fini  della  percezione  sull'utenza  dell'importo  complessivo
relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonche' all'IVA, il
valore  degli  impulsi e' fissato in L. 176, con esclusione del primo
il  cui  valore  resta  uguale  a  quello  stabilito  per   l'incasso
dell'impulso urbano, pari a L. 200.
  Per  le  comunicazioni  teleselettive  effettuate  da  apparecchi a
incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la  tariffa
urbana  a  tempo di cui al successivo articolo anche da apparecchi ad
incasso non automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso
di  L.  200  per  ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per
tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui  al  punto  16)  del
provvedimento CIP n. 51/1985 come modificato dal provvedimento CIP n.
22/1986 e, dalle ore 0 del 1› luglio 1991 per quanto riguarda le sole
comunicazioni  interurbane  settoriali,  in relazione ai ritmi di cui
alla  tabella  B  del  presente  provvedimento,  la  centrale   invia
all'apparecchio   sei   impulsi   per  la  prima  serie  di  sette  e
successivamente sette impulsi per ogni serie di otto.