Art. 7. Comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 190. Ai fini della percezione sull'utenza dell'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonche' all'IVA, il valore degli impulsi e' fissato in L. 176, con esclusione del primo il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200. Per le comunicazioni teleselettive effettuate da apparecchi a incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui al successivo articolo anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui al punto 16) del provvedimento CIP n. 51/1985 come modificato dal provvedimento CIP n. 22/1986 e, dalle ore 0 del 1 luglio 1991 per quanto riguarda le sole comunicazioni interurbane settoriali, in relazione ai ritmi di cui alla tabella B del presente provvedimento, la centrale invia all'apparecchio sei impulsi per la prima serie di sette e successivamente sette impulsi per ogni serie di otto.