Art. 8. Tariffa urbana a tempo Con decorrenza dalle ore 0 del 1 luglio 1991 nelle reti urbane in cui e' attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane e' determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella B. La tariffa di cui al precedente comma, entro il 1991, sara' applicata alle altre reti urbane fino ad una percentuale dell'80% degli abbonati, con le decorrenze che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.