Art. 2. Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, gia' approvate per la predetta societa', non possono piu' essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente articolo 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 dicembre 1989 Il Ministro: BATTAGLIA