Art. 2.
  Le  tariffe  di  assicurazione  per  il caso di morte e le relative
condizioni di polizza, gia' approvate per la predetta  societa',  non
possono  piu' essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti
tariffe e  relative  condizioni  di  polizza  di  cui  al  precedente
articolo 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA