Art. 2.
  1.  Possono  partecipare  alla  ripartizione  delle  quote  di  cui
all'allegato A le imprese  commerciali  ed  industriali  che  operano
nello  specifico  settore merceologico cui appartiene il prodotto che
si intende importare, nonche' le societa' di trading  internazionale.
  2.  La  ripartizione  dei  contingenti  fra  le ditte ammesse sara'
effettuato secondo le seguenti modalita':
   2-  A)  Il  90%  delle  quote  verra' ripartito secondo i seguenti
criteri percentuali:
    50%  in  parti eguali fra le societa' importatrici che dimostrino
di  avere  un  contratto  di  importazione  esclusiva  con  le   case
produttrici giapponesi;
    15%   in   proporzione   all'ammontare  IVA  dichiarato  relativo
all'aliquota in cui e' compresa la merce  che  si  intende  importare
(cft. punto 6, art. 6);
    20%  in  proporzione  al  valore  delle importazioni del prodotto
richiesto effettuate dal Giappone nel triennio 1986-88,  valutato  al
100% per i prodotti originari e provenienti dal Giappone e per il 30%
per i prodotti originari dal Giappone e provenienti da altri Paesi;
    15%  in proporzione al valore di tutte le esportazioni effettuate
verso il Giappone nel trinennio 1986-88 (cft. punto 7, art. 6).
   2-  B)  Il 10% delle quote di ciascun contingente verra' ripartito
in quote minime fra tutte le ditte  di  nuova  costituzione  che  non
abbiano operativita', in base a sorteggio.
  3.  Le  quote  attribuite  ad  imprese  ubicate  nelle  regioni del
Mezzogiorno, indicate all'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  marzo 1978, n. 218 (allegato F) verranno aumentate del
10%).