Art. 2. 1. Possono partecipare alla ripartizione delle quote di cui all'allegato A le imprese commerciali ed industriali che operano nello specifico settore merceologico cui appartiene il prodotto che si intende importare, nonche' le societa' di trading internazionale. 2. La ripartizione dei contingenti fra le ditte ammesse sara' effettuato secondo le seguenti modalita': 2- A) Il 90% delle quote verra' ripartito secondo i seguenti criteri percentuali: 50% in parti eguali fra le societa' importatrici che dimostrino di avere un contratto di importazione esclusiva con le case produttrici giapponesi; 15% in proporzione all'ammontare IVA dichiarato relativo all'aliquota in cui e' compresa la merce che si intende importare (cft. punto 6, art. 6); 20% in proporzione al valore delle importazioni del prodotto richiesto effettuate dal Giappone nel triennio 1986-88, valutato al 100% per i prodotti originari e provenienti dal Giappone e per il 30% per i prodotti originari dal Giappone e provenienti da altri Paesi; 15% in proporzione al valore di tutte le esportazioni effettuate verso il Giappone nel trinennio 1986-88 (cft. punto 7, art. 6). 2- B) Il 10% delle quote di ciascun contingente verra' ripartito in quote minime fra tutte le ditte di nuova costituzione che non abbiano operativita', in base a sorteggio. 3. Le quote attribuite ad imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato F) verranno aumentate del 10%).