Art. 3. Limiti delle quote 1. Le quote assegnate non potranno essere superiori ai quantitativi richiesti dalle ditte. 2. Ad ogni singola ditta non potranno essere assegnate quote superiori al 50% di ciascun contingente: l'eventuale quota eccedente tali percentuali sara' ridistribuita tra tutti i richiedenti proporzionalmente alla quota ottenuta in base ai criteri percentuali di cui al punto 2- A). 3. Qualora la somma delle richieste per ciascun contingente sia inferiore al contingente stesso, le richieste saranno interamente accolte, senza applicare i criteri di cui al punto 2- A). 4. Sono fissate quote minime al di sotto delle quali le ditte non potranno ottenere alcuna assegnazione. Tuttavia le ditte escluse perche' non hanno raggiunto la quota minima assegnabile in base ai criteri di ripartizione di cui al punto 2- A) parteciperanno alle assegnazioni a sorteggio di cui al punto 2- B). Le quote minime sono le seguenti: per i contingenti ad valorem: 5.000 (dollari) USA; per i contingenti "autoveicoli": 5 autovetture; per i contingenti "motocicli": 10 motocicli.