Art. 3.
                          Limiti delle quote
  1. Le quote assegnate non potranno essere superiori ai quantitativi
richiesti dalle ditte.
  2.  Ad  ogni  singola  ditta  non  potranno  essere assegnate quote
superiori al 50% di ciascun contingente: l'eventuale quota  eccedente
tali   percentuali   sara'  ridistribuita  tra  tutti  i  richiedenti
proporzionalmente alla quota ottenuta in base ai criteri  percentuali
di cui al punto 2- A).
  3.  Qualora  la  somma  delle richieste per ciascun contingente sia
inferiore al contingente stesso,  le  richieste  saranno  interamente
accolte, senza applicare i criteri di cui al punto 2- A).
  4.  Sono  fissate quote minime al di sotto delle quali le ditte non
potranno ottenere alcuna  assegnazione.  Tuttavia  le  ditte  escluse
perche'  non  hanno  raggiunto la quota minima assegnabile in base ai
criteri di ripartizione di cui al punto  2-  A)  parteciperanno  alle
assegnazioni  a sorteggio di cui al punto 2- B). Le quote minime sono
le seguenti:
   per i contingenti ad valorem: 5.000 (dollari) USA;
   per i contingenti "autoveicoli": 5 autovetture;
   per i contingenti "motocicli": 10 motocicli.