Art. 6.
            Forma e termini di presentazione delle istanze
  1. Le istanze di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta
legale secondo lo schema di domanda  allegato  (allegato  B),  devono
contenere, a pena di irricevibilita', gli elementi di cui allo schema
ed essere indirizzate al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  -
Direzione   generale   import-esport.   Le  istanze  potranno  essere
presentate o inviate per posta direttamente al Mincomes, ovvero  agli
uffici  regionali  dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto
(allegato E). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni  a  partire
dal  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  del decreto
stesso. Al riguardo, fara' fede  la  data  risultante  dal  timbro  a
calendario  apposto  all'atto  dell'arrivo della domanda al Ministero
ovvero  agli  uffici  regionali  dell'ICE.  Non  saranno  considerate
ricevibili  le  istanze  pervenute  dopo  la  scadenza  del  predetto
termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.
  2.  Per  ciascun  contingente  deve  essere  presentata una istanza
separata.
  3.  L'istanza  deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilita',
dal legale rappresentante della  societa'.  Tale  firma  deve  essere
autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15).
  4.  Nell'istanza  il  legale  rappresentante  della  societa'  deve
attestare sotto la propria responsabilita' civile e penale che i dati
ivi riportati sono veritieri, impegnandosi nel contempo ad inviare al
Mincomes, su richiesta dello stesso e non oltre trenta  giorni  dalla
data   di  ricezione  della  richiesta  medesima,  la  documentazione
originale   relativa   a   quanto   dichiarato   nella   istanza   di
partecipazione alla ripartizione dei contingenti.
  5.  Le societa' che intendono partecipare alla ripartizione del 50%
relativo alla quota esclusiva devono inserire nell'istanza una  copia
conforme  all'originale  del  contratto  di esclusiva legalizzata nei
modi di legge.
  6. Per quanto concerne le dichiarazioni IVA, i richiedenti dovranno
indicare nella domanda - sotto la propria responsabilita' l'ammontare
delle  operazioni  imponibili soggette alle aliquote applicabili alla
categoria  di  merci  cui  appartiene  il   prodotto   sottoposto   a
contingente, quale risulta ai corrispondenti righi del quadro E della
dichiarazione annuale IVA  presentata  per  l'anno  1988,  precisando
altresi' gli estremi della raccomandata con la quale la dichiarazione
stessa e' stata inoltrata, ovvero il numero di protocollo e  la  data
apposti dagli uffici competenti, qualora presentata a mano.
  7.  Per  quanto  concerne  la  operativita',  alla domanda dovranno
essere allegate  le  distinte  delle  bolle  doganali  relative  alle
importazioni/esportazioni   da  o  verso  il  Giappone  nel  triennio
1986-88, come da fac-simile in allegato (allegati C, D).
  8. Non saranno considerate valide le domande:
   pervenute  in forma illeggibile o prive degli elementi di cui allo
schema di domanda allegato B, punti a), d);
   presentate  anteriormente  alla data di pubblicazione del presente
decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni;
   non autenticate a norma di legge.