Art. 6. Forma e termini di presentazione delle istanze 1. Le istanze di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale secondo lo schema di domanda allegato (allegato B), devono contenere, a pena di irricevibilita', gli elementi di cui allo schema ed essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport. Le istanze potranno essere presentate o inviate per posta direttamente al Mincomes, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato E). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Al riguardo, fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero ovvero agli uffici regionali dell'ICE. Non saranno considerate ricevibili le istanze pervenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa. 2. Per ciascun contingente deve essere presentata una istanza separata. 3. L'istanza deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilita', dal legale rappresentante della societa'. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). 4. Nell'istanza il legale rappresentante della societa' deve attestare sotto la propria responsabilita' civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi nel contempo ad inviare al Mincomes, su richiesta dello stesso e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nella istanza di partecipazione alla ripartizione dei contingenti. 5. Le societa' che intendono partecipare alla ripartizione del 50% relativo alla quota esclusiva devono inserire nell'istanza una copia conforme all'originale del contratto di esclusiva legalizzata nei modi di legge. 6. Per quanto concerne le dichiarazioni IVA, i richiedenti dovranno indicare nella domanda - sotto la propria responsabilita' l'ammontare delle operazioni imponibili soggette alle aliquote applicabili alla categoria di merci cui appartiene il prodotto sottoposto a contingente, quale risulta ai corrispondenti righi del quadro E della dichiarazione annuale IVA presentata per l'anno 1988, precisando altresi' gli estremi della raccomandata con la quale la dichiarazione stessa e' stata inoltrata, ovvero il numero di protocollo e la data apposti dagli uffici competenti, qualora presentata a mano. 7. Per quanto concerne la operativita', alla domanda dovranno essere allegate le distinte delle bolle doganali relative alle importazioni/esportazioni da o verso il Giappone nel triennio 1986-88, come da fac-simile in allegato (allegati C, D). 8. Non saranno considerate valide le domande: pervenute in forma illeggibile o prive degli elementi di cui allo schema di domanda allegato B, punti a), d); presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni; non autenticate a norma di legge.