ALLEGATO G Capo II DIVIETO DI CESSIONE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE Art. 12. I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtu' dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso. Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome e' intestato il relativo permesso, potra' la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata. Art. 13. Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare o di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare. Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.