Art. 2.
  1.  In  relazione  agli  eventi di cui all'articolo 1, i contributi
previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della  legge  15
ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a)
, a favore  delle  aziende  agricole  singole  o  associate,  di  cui
all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:
    a)  a  lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende
agricole  aventi  diritto,  per  due  annate   agrarie,   anche   non
consecutive,   a   partire   dall'annata  1981-82,  congiuntamente  o
disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma,
lettere  b)  e  c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive
modificazioni ed integrazioni (a) ;
    b)  a  lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende
agricole  aventi  diritto,  per  tre  annate   agrarie,   anche   non
consecutive,   a   partire   dall'annata  1981-82,  congiuntamente  o
disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma,
lettere  b)  e  c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive
modificazioni ed integrazioni (a) ;
    c)  a  lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende
agricole aventi  diritto,  per  quattro  annate  agrarie,  anche  non
consecutive,   a   partire   dall'annata  1981-82,  congiuntamente  o
disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma,
lettere  b)  e  c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive
modificazioni ed integrazioni (a) ;
    d)  a  lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende
agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire
dall'annata  agraria  1986-87,  congiuntamente  o disgiuntamente alle
provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere  b)  e  c),
della  legge  15  ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed
integrazioni (a) .
 2.  E'  attribuito  un contributo (( una tantum )) di lire 2 milioni
per ettaro, (( e  comunque  entro  il  limite  massimo  di  cinquanta
milioni  ad  azienda )) , a favore delle aziende olivicole e viticole
del  Mezzogiorno  colpite  dalla  siccita'  nell'annata  1989-90  che
abbiano  subi'to  un  danno  superiore  al  50  per cento dell'intera
produzione  lorda  vendibile  e  ricadenti  nelle  aree  a  tal  uopo
delimitate.
             (a)  Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 590/1981
          (Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale),  come
          modificato  dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198,
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Presso  la tesoreria centrale e' aperto un
          conto   corrente   infruttifero   denominato   'Fondo    di
          solidarieta'     nazionale'    intestato    al    Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita
          da  parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva
          di 275 miliardi per l'anno 1981,  e  di  400  miliardi  per
          ciascuno degli anni successivi.
             Da  tale  conto  sono  prelevate le somme occorrenti per
          consentire che le regioni in caso di calamita'  naturali  o
          di  avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui
          effetti  abbiano   inciso   sulle   strutture   o   abbiano
          compromesso  i  bilanci  economici  delle aziende agricole,
          adottino le seguenti misure:
               a) a titolo di pronto intervento:
               1)  erogazione  di  un  contributo  (( una tantum )) a
          parziale copertura del danno,  preferenzialmente  a  favore
          dei  coltivatori  diretti  singoli o associati, che abbiano
          subito gravi danni e si trovino in  particolari  condizioni
          di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende,
          con  particolare  riguardo  alle   spese   necessarie   per
          attenuare  i  danni ai prodotti in specie a quelle relative
          al trasporto, magazzinaggio lavorazione e trasformazione;
               2)  l'anticipazione  delle  provvidenze previste dalla
          presente legge;
               b)   la  ricostruzione  dei  capitali  di  conduzione,
          compreso  il  lavoro  del  coltivatore,  che  non   trovino
          reintegrazione  o  compenso per effetto della perdita della
          produzione, riferita  a  qualsiasi  ordinamento  colturale,
          mediante  abbuono  di  quota parte del capitale mutuato nei
          limiti e con le modalita' dell'art. 2 del  D.L.  30  agosto
          1968,  n.  917,  convertito nella legge 21 ottobre 1968, n.
          1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2  precitato,
          di  contributo  fino  a L. 1.500.000 a favore delle aziende
          che abbiano subito danni non  inferiori  al  35  per  cento
          della  produzione  lorda globale, eslcusa quella zootecnica
          nonche' fino a lire 5 milioni  a  favore  delle  aziende  a
          coltura specializzata protetta;
               c)   la   provvista   dei  capitali  di  esercizio  ad
          ammortamento  quinquennale  con   le   modalita'   previste
          dall'art.  2  della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso
          agevolato del 4,50 per cento riducibile al 4 per cento  per
          i  coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti,
          singoli od associati, quando il danno non e'  inferiore  al
          35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella
          zootecnica;
             d)  la  ricostruzione,  il  ripristino, la riconversione
          delle  attrezzature   e   strutture   fondiarie   aziendali
          danneggiate,  ivi  compresi impianti arborei, reimpianti di
          vivai,  serre,  stalle,  viabilita'   aziendale,   mediante
          concessione   di   mutui   decennali,  con  preammortamento
          triennale, al  tasso  di  interesse  del  6,75  per  cento,
          ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli
          o associati. Per gli oliveti ed il  vivaismo  monocolturale
          specializzato  alla  produzione  dell'olivo  danneggiati il
          mutuo avra' la durata di quindici anni, con preammortamento
          quinquennale,  al  tasso  di  interesse del 6,75 per cento,
          ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli
          o  associati.  Alle  predette  operazioni  si  applicano le
          disposizioni per la concessione dei mutui di  miglioramento
          fondiario  previste  dal  regio-decreto 29 luglio 1927,  n.
          1509, convertito, con modificazioni, nella legge  5  luglio
          1928,  n.  1760.  In  alternativa ai predetti mutui possono
          essere concessi contributi previsti dall'art.  1,  primo  e
          ultimo comma, legge 21 luglio 1960, n. 739;
               e)   il  pagamento  dei  compensi  integrativi  per  i
          prodotti destinati alla distillazione.
             Le  regioni,  compatibilmente  con le finalita' primarie
          della presente legge, possono adottare misure volte:
               a)  al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle
          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti
          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non
          ricadenti in comprensori di bonifica con onere della  spesa
          a totale carico del Fondo;
               b)  al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
          di bonifica montana, con onere della spesa a totale  carico
          del  Fondo,  ivi  compresi  i  lavori diretti alla migliore
          efficienza delle opere da ripristinare.
             Le   somme  prelevate  dal  Fondo  sono  reintegrate  al
          Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi  al
          1981  fino  a  raggiungere  la dotazione di 400 miliardi di
          lire".