Art. 6.
  1.  Gli  organismi  cooperativi  e  le  associazioni  di produttori
riconosciute  che  gestiscono  impianti  di  raccolta,   lavorazione,
trasformazione   e   commercializzazione   di   prodotti  agricoli  e
zootecnici, nei quali il conferimento dei  soci  non  sia  inferiore,
come  media  delle  tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51
per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione  dei
conferimenti  ((  non  inferiore al 45 per cento della media )) delle
tre  campagne  precedenti  l'evento  siccitoso  dell'annata   agraria
1989-90  e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei
territori delimitati ai sensi dell'arti colo 1, possono  beneficiare,
per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media
annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.