Art. 6. 1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti (( non inferiore al 45 per cento della media )) delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'arti colo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.